Cassazione Penale, Sentenza n. 40122/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti (anni 2018-2019). Il ricorrente lamenta: (I) mancata riqualificazione dei reati nella ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sostenendo che la condotta era compatibile con un'attività non occasionale ma riconducibile alla lieve entità; (II) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante la giovane età e la confessione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure costituivano, di fatto, una sindacazione di merito non consentita: quanto alla lieve entità, la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, avendo valorizzato elementi quali quantitativi talvolta rilevanti, capacità di approvvigionamento di diverse tipologie di stupefacente (cocaina e marijuana), organizzazione della vendita (piazza di spaccio, utenze telefoniche fittizie) e abitualità nell'attività; quanto alle attenuanti generiche, la mancata concessione è risultata da una valutazione di fatto suffragata da motivazione (pervicacia, reiterazione nonostante controlli). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 - art. 73, commi 1 e 4
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90
La fattispecie di cessione di stupefacenti è stata ritenuta applicabile ai fatti contestati (plurimi episodi di spaccio negli anni 2018-2019) e confermata dalla Corte territoriale
d.P.R. 309/1990 - art. 73, comma 5 (lieve entità)
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
La Corte ha escluso la lieve entità sulla base di una valutazione globale della particolare offensività della condotta, tenendo conto di quantitativi, varietà delle sostanze, organizzazione, capacità di approvvigionamento e abitualità
Codice penale - art. 62-bis
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto discrezionale; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego per la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata quale quadro procedurale per proporre ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione
Corte costituzionale - sentenza n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Principio secondo cui, se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato a sanzione pecuniaria
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01
Principio che il giudizio sulle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se accompagnato da esaustiva motivazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette una ricostruzione alternativa dei fatti quando la censura si risolve in una mera sindacazione di merito: per ottenere accoglimento occorre dimostrare un vizio giuridico o formale non un diverso apprezzamento probatorio
- Per escludere l'applicabilità della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, rilevano elementi concreti come quantitativi, varietà delle sostanze, continuità dell'attività, organizzazione della vendita e strumenti utilizzati (es. utenze fittizie): la presenza di tali elementi giustifica la qualificazione come spaccio non di lieve entità
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. è un giudizio discrezionale di merito: in Cassazione non è sindacabile se la motivazione della decisione territoriale è adeguata e coerente con la valutazione della personalità e della gravità del fatto
- In caso di inammissibilità del ricorso, se non è ravvisabile colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato a pagare spese e una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende)
- Nel formulare il ricorso per cassazione conviene circostanziare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione, evitando censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti
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