Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40797/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pisano ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinta per prescrizione l'annualità 2013, rideterminato la pena per i reati residui (art. 5 d.lgs. 74/2000) e la confisca. Il ricorso solleva quattro motivi: (1) contraddittorietà e mancanza di accertamenti sulla effettiva sede della "Consulting Commercialplast s.r.l." (Italia o Svizzera), contestando l'affidamento su dichiarazioni ritenute lacunose del teste Angelici; (2) contestazione del calcolo dell'imposta evasa e paventato bis in idem rispetto a un altro procedimento presso il Tribunale di Milano (RGNR 17218/19) con somme discordanti, chiedendo anche verifica di prescrizione per l'anno 2014; (3) carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato; (4) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità per genericità; la difesa ha poi depositato memoria di replica insistendo nella specificità dei motivi e richiedendo comunque la prescrizione per il 2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivi 1 e 3: dichiarati generici e inammissibili in quanto consistono nella riproposizione di censure già esaminate e motivate dalla Corte territoriale; la Corte ha ritenuto coerente e non illogica la valutazione dei dati probatori (iscrizione e sede della società a Milano, iscrizione alla Camera di Commercio, magazzino, movimentazioni bancarie, fatturato) e ha richiamato la motivazione di primo grado sulla consapevolezza e reiterazione dell'omissione. Motivo 2 (bis in idem e calcolo dell'imposta): infondato perché non è stata proposta la questione di preclusione ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; non ricorreva neppure il ne bis in idem dato che i procedimenti di primo grado erano pendenti davanti a uffici diversi (Tribunale di Lodi vs Tribunale di Milano); la discrepanza degli importi è irrilevante ove la difesa non abbia contestato nel merito le risultanze probatorie utilizzate per la ricostruzione fiscale (spesometro e dichiarazioni delle controparti). Motivo 4: generico e privo di allegazioni specifiche; la valutazione sulle attenuanti generiche e sul diniego della sospensione condizionale è giudizio di merito insindacabile in Cassazione se non contraddittorio; la Corte d'Appello ha motivato il diniego richiamando la reiterazione, l'entità dell'evasione e la mancata collaborazione. Richiesta di prescrizione per il 2014: respinta, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui la prescrizione per l'omessa dichiarazione (art.5 d.lgs. 74/2000) decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione; per l'IVA 2014 il termine era il 30/09/2015 + 90 giorni, quindi la prescrizione sarebbe il 30/12/2025, non ancora maturata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese, ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma procedurale che consente il gravame per vizio della motivazione; qui la Corte precisa che i motivi di Cassazione devono essere specifici e non mera ripetizione delle doglianze già disattese in appello

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale che disciplina il reato di omessa dichiarazione; oggetto delle imputazioni e della valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione della pena

  • art. 5, comma 2 d.lgs. 74/2000

    Prevede il termine dilatorio di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione tardiva; la Corte lo utilizza per determinare il punto di partenza della prescrizione (decorrenza dal 91° giorno successivo alla scadenza)

  • art. 649 c.p.p.

    Norma che disciplina la preclusione (improcedibilità) quando un procedimento è già pendente nella stessa sede giudiziaria per lo stesso fatto; la Corte ha osservato che non è stata dedotta e non opera nel caso di uffici diversi

  • art. 28 c.p.p.

    Norma relativa ai conflitti di competenza tra uffici giudiziari; la giurisprudenza richiamata afferma che l'ordinamento dispone rimedi specifici per procedimenti pendenti davanti a uffici diversi

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Richiedono che i motivi di impugnazione siano specifici e argomentati; la Corte ha ritenuto generiche le censure che si limitano a ripetere le critiche già esaminate

  • art. 133 c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la valutazione è di natura fattuale e il giudice del merito può basarsi su uno o più elementi indicati dall'articolo per accordare o negare l'attenuante

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte lo ha applicato per addebitare le spese al ricorrente

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici, non la mera ripetizione di censure già disattese in appello; la genericità determina spesso l'inammissibilità o il rigetto
  • Il principio del ne bis in idem rileva solo se si tratta dello stesso fatto e della stessa sede/ufficio giudiziario; procedimenti pendenti dinanzi a uffici diversi richiedono la valutazione del divieto secondo le regole sui conflitti di competenza
  • La determinazione dell'imposta evasa può fondarsi su ricostruzioni tramite spesometro e dichiarazioni delle controparti; la difesa deve contestare puntualmente le risultanze probatorie in sede di merito per ottenere revisione
  • Per i reati tributari di omessa dichiarazione la prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione (termine ordinario + 90 giorni), pertanto è essenziale calcolare correttamente tale data
  • Le questioni sull'elemento soggettivo del reato e sulle circostanze attenuanti costituiscono valutazioni di fatto del giudice del merito: in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è contraddittoria o manifesta insufficiente
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena o delle attenuanti può essere implicitamente motivato se la sentenza richiamata indica elementi (es. reiterazione, gravità dell'evasione, mancata collaborazione) che giustificano il rifiuto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.