Cassazione Penale, Sentenza n. 40797/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pisano ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinta per prescrizione l'annualità 2013, rideterminato la pena per i reati residui (art. 5 d.lgs. 74/2000) e la confisca. Il ricorso solleva quattro motivi: (1) contraddittorietà e mancanza di accertamenti sulla effettiva sede della "Consulting Commercialplast s.r.l." (Italia o Svizzera), contestando l'affidamento su dichiarazioni ritenute lacunose del teste Angelici; (2) contestazione del calcolo dell'imposta evasa e paventato bis in idem rispetto a un altro procedimento presso il Tribunale di Milano (RGNR 17218/19) con somme discordanti, chiedendo anche verifica di prescrizione per l'anno 2014; (3) carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato; (4) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità per genericità; la difesa ha poi depositato memoria di replica insistendo nella specificità dei motivi e richiedendo comunque la prescrizione per il 2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivi 1 e 3: dichiarati generici e inammissibili in quanto consistono nella riproposizione di censure già esaminate e motivate dalla Corte territoriale; la Corte ha ritenuto coerente e non illogica la valutazione dei dati probatori (iscrizione e sede della società a Milano, iscrizione alla Camera di Commercio, magazzino, movimentazioni bancarie, fatturato) e ha richiamato la motivazione di primo grado sulla consapevolezza e reiterazione dell'omissione. Motivo 2 (bis in idem e calcolo dell'imposta): infondato perché non è stata proposta la questione di preclusione ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; non ricorreva neppure il ne bis in idem dato che i procedimenti di primo grado erano pendenti davanti a uffici diversi (Tribunale di Lodi vs Tribunale di Milano); la discrepanza degli importi è irrilevante ove la difesa non abbia contestato nel merito le risultanze probatorie utilizzate per la ricostruzione fiscale (spesometro e dichiarazioni delle controparti). Motivo 4: generico e privo di allegazioni specifiche; la valutazione sulle attenuanti generiche e sul diniego della sospensione condizionale è giudizio di merito insindacabile in Cassazione se non contraddittorio; la Corte d'Appello ha motivato il diniego richiamando la reiterazione, l'entità dell'evasione e la mancata collaborazione. Richiesta di prescrizione per il 2014: respinta, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui la prescrizione per l'omessa dichiarazione (art.5 d.lgs. 74/2000) decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione; per l'IVA 2014 il termine era il 30/09/2015 + 90 giorni, quindi la prescrizione sarebbe il 30/12/2025, non ancora maturata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese, ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma procedurale che consente il gravame per vizio della motivazione; qui la Corte precisa che i motivi di Cassazione devono essere specifici e non mera ripetizione delle doglianze già disattese in appello
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale che disciplina il reato di omessa dichiarazione; oggetto delle imputazioni e della valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione della pena
art. 5, comma 2 d.lgs. 74/2000
Prevede il termine dilatorio di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione tardiva; la Corte lo utilizza per determinare il punto di partenza della prescrizione (decorrenza dal 91° giorno successivo alla scadenza)
art. 649 c.p.p.
Norma che disciplina la preclusione (improcedibilità) quando un procedimento è già pendente nella stessa sede giudiziaria per lo stesso fatto; la Corte ha osservato che non è stata dedotta e non opera nel caso di uffici diversi
art. 28 c.p.p.
Norma relativa ai conflitti di competenza tra uffici giudiziari; la giurisprudenza richiamata afferma che l'ordinamento dispone rimedi specifici per procedimenti pendenti davanti a uffici diversi
artt. 581 e 591 c.p.p.
Richiedono che i motivi di impugnazione siano specifici e argomentati; la Corte ha ritenuto generiche le censure che si limitano a ripetere le critiche già esaminate
art. 133 c.p.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la valutazione è di natura fattuale e il giudice del merito può basarsi su uno o più elementi indicati dall'articolo per accordare o negare l'attenuante
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte lo ha applicato per addebitare le spese al ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici, non la mera ripetizione di censure già disattese in appello; la genericità determina spesso l'inammissibilità o il rigetto
- Il principio del ne bis in idem rileva solo se si tratta dello stesso fatto e della stessa sede/ufficio giudiziario; procedimenti pendenti dinanzi a uffici diversi richiedono la valutazione del divieto secondo le regole sui conflitti di competenza
- La determinazione dell'imposta evasa può fondarsi su ricostruzioni tramite spesometro e dichiarazioni delle controparti; la difesa deve contestare puntualmente le risultanze probatorie in sede di merito per ottenere revisione
- Per i reati tributari di omessa dichiarazione la prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione (termine ordinario + 90 giorni), pertanto è essenziale calcolare correttamente tale data
- Le questioni sull'elemento soggettivo del reato e sulle circostanze attenuanti costituiscono valutazioni di fatto del giudice del merito: in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è contraddittoria o manifesta insufficiente
- Il diniego della sospensione condizionale della pena o delle attenuanti può essere implicitamente motivato se la sentenza richiamata indica elementi (es. reiterazione, gravità dell'evasione, mancata collaborazione) che giustificano il rifiuto
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