Sentenza n. 1366/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della Determina Dirigenziale n. 164 del 15/01/2026 (Proposta Determina Dirigenziale N. 330 del 15/01/2026) U.O.C. Acquisizione Beni Ed Economato, in pubblicazione dal 15/01/2026 (art. 8 D.Lgs. 14/2013 n.33 e smi), avente ad oggetto “Affidamento per la fornitura annuale ed in somministrazione, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, di nutrienti per la nutrizione artificiale “bis” occorrenti alle Strutture Sanitarie dell’Asl Napoli 1 Centro e agli assistiti aventi diritto di cui alla Delibera di indizione n. 1481 del 15/07/2025 per un importo di aggiudicazione pari ad euro 1.302.681,26 oltre Iva”, nella parte relativa all’aggiudicazione in favore di DMF PHARMA FoodAR del Lotto nr. 6 [Prodotto dietetico, in polvere, costituito da Aminoacidi Essenziali in forma libera (almeno 12gr) e Glutamina (almeno 7gr). Specifico per l’attivazione delle sintesi proteiche. Confezione in bustina da 20 a 30 gr. Osmolarità 285 mOsmol/kg.] -importo a base d’asta 191.520,00 oltre IVA, nonché, sempre con riferimento al Lotto n. 6, di tutti i verbali delle operazioni svolte dal Seggio di gara e in parte qua per quanto occorrer possa della lex specialis (Disciplinare, Capitolato tecnico e normativo) (doc.ti da 1 a 4); -nonché per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto, ove già stipulato, ex artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente subentro nell’esecuzione da parte della ricorrente che sin d’ora si dichiara immediatamente disponibile; - con riserva di separata azione ex art. 30 cpa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 6 a favore di altro operatore economico, unitamente agli atti di gara e alla lex specialis per quanto occorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone previa sospensione, la determina dirigenziale del 15 gennaio 2026 con cui l’ASL ha aggiudicato a un’altra impresa il Lotto n. 6 di una procedura per la fornitura annuale, eventualmente prorogabile, di nutrienti destinati alla nutrizione artificiale. Dal testo non risultano specificate le singole censure dedotte nel ricorso. Dopo la notifica del ricorso, avvenuta il 9 febbraio 2026, l’Amministrazione ha convocato la Commissione giudicatrice per riesaminare l’offerta dell’aggiudicataria alla luce delle contestazioni formulate e, il 20 febbraio 2026, ha comunicato alla ricorrente l’annullamento dell’aggiudicazione originaria e la contestuale aggiudicazione del Lotto n. 6 in suo favore. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, riservando separata azione risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha annullato l’aggiudicazione contestata e ha aggiudicato il Lotto n. 6 alla ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione. Non è stata accolta la richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese secondo la soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere non comporti necessariamente la condanna alle spese e ha valorizzato il comportamento processuale dell’Amministrazione: dopo la notifica del ricorso, essa ha riesaminato tempestivamente l’offerta e ha adottato una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente in un lasso temporale contenuto. Le spese sono state pertanto compensate, con condanna dell’Amministrazione al solo rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 88 c.p.c.
È richiamato quale fondamento del rilievo attribuibile al comportamento processuale conforme a lealtà nella regolazione delle spese.
art. 121 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente con riferimento alla richiesta di annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente con riferimento alla richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e al subentro.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la riserva di una separata azione risarcitoria.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione annulla l’atto impugnato e adotta un nuovo provvedimento integralmente satisfattivo della posizione del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione di merito.
- La cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo la soccombenza virtuale; il giudice può compensarle valorizzando il comportamento processuale leale e tempestivo dell’Amministrazione, in particolare quando il riesame e l’adozione dell’atto satisfattivo intervengano subito dopo la notifica del ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione il rimborso del contributo unificato e compensare per il resto le spese di lite, tenendo conto dello svolgimento complessivo della vicenda e della condotta delle parti.
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