Cassazione Penale, Ordinanza n. 31987/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze di condanna, sostenendo che i fatti fossero riconducibili a un unico disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., deduceva erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avrebbe illegittimamente posto a suo carico un onere allegativo e probatorio eccessivo circa l'unicità del disegno criminoso. La censura era diretta contro la motivazione del diniego della continuazione, ritenuta dal ricorrente illogica e ingiusta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto una verifica concreta e logica sugli atti e sulle sentenze di condanna, escludendo l'unicità del disegno criminoso sulla base di elementi fattuali specifici: distanza temporale tra i fatti, diverso contesto spaziale, diversa modalità esecutiva e differenze negli oggetti sottratti. La doglianza del ricorrente è stata giudicata generica e non confrontata con la reale ratio della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma sulla richiesta in executivis di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenza definitiva.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma posta a base dei motivi di ricorso per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
art. 81 c.p.
Disposizione invocata in relazione al reato continuato e all'unicità del disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati richiede che il condannato indichi i reati da unificare e fornisca almeno elementi specifici e sintomatici della preventiva programmazione unitaria anche per i reati successivi.
- Spetta al giudice dell'esecuzione individuare, sulla base degli atti, gli elementi sostanziali da cui desumere l'esistenza del medesimo disegno criminoso; non è sufficiente una mera allegazione astratta o una critica di principio.
- L'unicità del disegno criminoso non può essere riconosciuta quando la verifica concreta evidenzi indicatori contrari quali distanza temporale, diversità del contesto spaziale, differenza delle modalità esecutive e peculiarità dei beni o delle vittime coinvolte.
- Il dubbio sull'esistenza della continuazione non basta, da solo, a fondare il riconoscimento del vincolo, poiché esso incide sulla stabilità del giudicato e sulla determinazione della pena; occorre una dimostrazione positiva degli elementi costitutivi del vincolo.
- In cassazione, la censura contro il diniego della continuazione è inammissibile se non si confronta con la motivazione effettiva del provvedimento impugnato e non indica specifici dati fattuali trascurati dal giudice di merito.
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