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Sentenza

Sentenza n. 682/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 308/2021, pubblicata in data 23 febbraio 2021.

Giustizia amministrativa202502596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 308/2021, relativa al riconoscimento della progressione di carriera e degli scatti di anzianità per il servizio pre-ruolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto, a seguito dell’immissione in ruolo, il diritto alla progressione di carriera e agli scatti di anzianità per i servizi pre-ruolo svolti in scuole statali, condannando il Ministero al pagamento di euro 3.807,15, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 giugno 2021, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione del giudicato e ha chiesto l’adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Il Ministero ha documentato l’esecuzione della sentenza quanto al riconoscimento della progressione e al pagamento dell’importo principale, ammettendo tuttavia che non risultava ancora corrisposta la maggior somma tra interessi e rivalutazione, quantificata in euro 482,24, per il cui pagamento aveva dichiarato di essersi attivato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’obbligo ancora ineseguito. Ha ritenuto provato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siracusa e ha preso atto dell’avvenuta esecuzione della parte relativa al riconoscimento della progressione di carriera e al pagamento dell’importo principale. Non essendo stata fornita prova del pagamento di interessi e rivalutazione, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta e completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, autorizzandolo a delegare l’incarico a un funzionario idoneo. Il commissario dovrà insediarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi novanta giorni. Il TAR ha escluso la necessità di fissare una penalità di mora, ritenendo sufficiente e idonea a garantire il soddisfacimento della pretesa la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato e ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato e residui un obbligo puntuale, il giudice può ordinare il completamento dell’esecuzione entro un termine determinato.
  • La prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’amministrazione consente al giudice dell’ottemperanza di imporne l’esecuzione anche per le componenti accessorie della condanna, quali interessi legali e rivalutazione monetaria, se non risultino corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine stabilito.
  • La fissazione di una penalità di mora per l’inosservanza del giudicato non è necessaria quando la nomina del commissario ad acta assicuri già, secondo una valutazione giudiziale concreta, il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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