Cassazione Penale, Ordinanza n. 00754/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi ripetitivi rispetto all'appello e comunque manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge penale e vizio di motivazione per il diniego della sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168-bis c.p.; 2) violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del teste di p.g. Mattiello, relative a una conversazione registrata su file audio concernente la richiesta di intervento del 118 e trascritta solo per comodità; 3) violazione di legge penale e vizio di motivazione per l'omessa esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e lì puntualmente disattese; inoltre li ha considerati manifestamente infondati, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e priva di vizi logici su tutti i punti censurati.
Norme richiamate
art. 168-bis c.p.
Richiamato come base normativa della sospensione del procedimento con messa alla prova, la cui applicazione è stata negata dalla sentenza impugnata per ragioni di pericolosità sociale e valutazione negativa della personalità del ricorrente.
art. 234 c.p.p.
La conversazione registrata su file audio, trascritta per comodità, è stata acquisita al fascicolo processuale come documento, con conseguente affermazione della sua piena utilizzabilità.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello e già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
- È manifestamente infondato il ricorso che si risolva in una censura di illogicità della motivazione quando la sentenza impugnata esponga argomentazioni pertinenti, coerenti e prive di evidenti vizi logici.
- Ai fini della messa alla prova, il giudice può valorizzare elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'imputato, tra cui precedenti condanne e gratuità della condotta, per negare il beneficio.
- Le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria relative a una conversazione registrata e acquisita come documento possono essere ritenute utilizzabili se la ricostruzione motivazionale del giudice di merito dà conto della loro natura documentale e dell'assenza di profili di inutilizzabilità.
- La recidiva può essere confermata quando risulti una relazione specifica tra il nuovo reato e precedenti condanne per fatti simili, da cui desumere la scarsa efficacia deterrente delle pregresse condanne e un maggiore indice di pericolosità.
Come è indicizzato
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