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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15405/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Nel giudizio di merito era stata proposta una domanda di tutela possessoria, poi accolta dalla Corte d'appello in riforma della decisione del Tribunale, con accoglimento della reintegrazione nel possesso; la domanda accessoria di risarcimento del danno era invece stata respinta. La Corte territoriale aveva però disposto la compensazione delle spese di lite per i due terzi, ponendo il residuo a carico della controparte. Il ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 96 c.p.c. e ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che, essendo stata accolta la domanda principale di reintegrazione nel possesso e respinta soltanto quella accessoria di risarcimento, la compensazione non sarebbe stata giustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sulla parziale compensazione delle spese processuali, trattandosi di apprezzamento discrezionale rimesso all'art. 92, comma 2, c.p.c.; il giudice non è tenuto a rispettare una proporzione esatta tra domande accolte e quota di spese posta a carico della parte soccombente. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva considerato l'esito complessivo della lite e che i richiami ai precedenti sull'art. 96 c.p.c. non erano pertinenti, poiché nel caso concreto erano state decise due domande distinte e autonome, di cui una respinta. Non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la Corte non ravvisa violazione della norma

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di compensare in tutto o in parte le spese in presenza di soccombenza reciproca o di altri presupposti, senza necessità di una perfetta corrispondenza tra accoglimento della domanda e riparto delle spese

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché nel caso concreto la reiezione aveva riguardato una domanda autonoma e non era il tema centrale della compensazione

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma invocata per veicolare la censura di violazione di legge e vizi processuali, ma il motivo è stato giudicato inammissibile

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La determinazione e la compensazione, anche parziale, delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da una valutazione complessiva della soccombenza.
  • Non è richiesto un rigoroso rapporto di proporzionalità matematica tra l'esito delle singole domande e la ripartizione delle spese: il giudice può valorizzare l'esito complessivo della controversia.
  • Quando nel giudizio di merito sono state proposte domande distinte e autonome, il rigetto di una di esse può legittimare una regolazione non integrale delle spese anche se la domanda principale sia stata accolta.
  • Le censure in cassazione sulla regolazione delle spese sono inammissibili se mirano soltanto a sostituire una diversa valutazione discrezionale a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La mancata attività difensiva degli intimati esclude la condanna alle spese del giudizio di legittimità in loro favore.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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