Cassazione Civile, Ordinanza n. 07067/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 10 febbraio 1987, in relazione alla quale il prezzo di euro 45.000,00 era stato versato dagli acquirenti ai venditori. In un precedente giudizio il contratto era stato dichiarato rescisso per lesione ai sensi dell'art. 1448 c.c. con sentenza passata in giudicato. Successivamente l'acquirente ha chiesto la restituzione del prezzo pagato. La domanda era stata inizialmente respinta nei primi gradi per ritenuta preclusione da giudicato, ma la Cassazione, con una precedente sentenza di rinvio, aveva escluso che vi fosse un giudicato ostativo perché la ripetizione del prezzo non era stata chiesta nel giudizio di rescissione. In sede di rinvio la Corte d'appello ha accolto la domanda e ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di rescissione e che, essendo l'azione stata proposta nel 2000, non fosse ancora maturato. I venditori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e mancata applicazione degli artt. 1418 e 1343 c.c. Sostenevano, in primo luogo, che il contratto dovesse considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, poiché la vicenda sarebbe stata connessa a una condanna penale per circonvenzione di incapace; da ciò facevano discendere che la prescrizione della ripetizione avrebbe dovuto decorrere dal pagamento del prezzo. In via subordinata, affermavano che, anche a voler ritenere applicabile la rescissione, la relativa causa genetica del vizio avrebbe dovuto comunque far decorrere la prescrizione dal pagamento, essendo il vizio originario e non sopravvenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura nella parte in cui introduceva un fatto nuovo, cioè la sentenza penale di condanna per circonvenzione di incapace, non risultante dalla sentenza impugnata né allegata e provata nei gradi di merito; ha inoltre osservato che tale fatto, se davvero preesistente, avrebbe dovuto essere dedotto tempestivamente. Quanto alla seconda censura, ha confermato la correttezza della decisione di rinvio: la sentenza costitutiva di rescissione scioglie il contratto e solo da quel momento sorge il diritto alla ripetizione della prestazione, con conseguente decorrenza della prescrizione da tale data ai sensi dell'art. 2935 c.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1448 c.c.
La precedente sentenza passata in giudicato aveva dichiarato rescisso il contratto per lesione; la pronuncia di rescissione ha effetto costitutivo di scioglimento del contratto.
art. 2935 c.c.
La prescrizione del diritto alla ripetizione della prestazione eseguita in base a un contratto rescisso decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla sentenza di rescissione.
art. 2946 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione ordinaria decennale del diritto di ripetizione.
art. 1418 c.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
art. 1343 c.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere che la causa del contratto fosse illecita.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio e per la condanna alle spese ulteriori nei casi previsti.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di un ulteriore importo previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta delimitato dalla pronuncia di cassazione con rinvio: non possono essere introdotte nuove domande, nuove eccezioni o fatti nuovi non ritualmente allegati e acquisiti nei gradi di merito.
- La prescrizione del diritto alla ripetizione di una prestazione eseguita in base a un contratto rescisso decorre dalla sentenza che accoglie l'azione di rescissione, perché solo da quel momento il diritto può essere esercitato.
- La tesi della nullità del contratto non può essere utilmente spesa in cassazione quando si fonda su un fatto nuovo non risultante dagli atti di merito e non tempestivamente dedotto.
- La sentenza di rescissione ha effetto costitutivo e non si limita ad accertare un vizio già produttivo di effetti restitutori immediati; fino a tale pronuncia il contratto conserva efficacia e la prestazione eseguita non è ancora ripetibile.
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