Sentenza n. 1052/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di opere edilizie realizzate in assenza di titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 31 del 9 aprile 2024, deducendo l’illegittimità derivata dagli atti presupposti — ordinanza di demolizione del 2008, verbale di accertamento dell’inottemperanza del 2011, nota della polizia municipale e diniego delle istanze di sanatoria del 2014 — nonché vizi di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea applicazione della disciplina sanzionatoria e violazione delle garanzie partecipative. Ha inoltre chiesto l’accertamento della perdurante proprietà del bene. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che gli atti presupposti erano già stati esaminati e ritenuti legittimi in un precedente giudizio, e ha affermato l’intervenuta acquisizione gratuita del bene per effetto dell’inottemperanza all’ordine demolitorio. Nel corso del giudizio è però intervenuta la sentenza del CGARS n. 215/2025, che ha accolto l’appello dell’odierno ricorrente, riconoscendone la legittimazione e annullando gli atti presupposti, dopo avere qualificato gli interventi come modifiche eseguite su un immobile preesistente e originariamente legittimo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo decisiva la sopravvenuta sentenza del CGARS, con la quale erano stati annullati gli atti presupposti sui quali l’ordinanza del 2024 si fondava espressamente. L’ordinanza impugnata è stata qualificata come atto meramente consequenziale, inserito in una sequenza procedimentale unitaria e inscindibilmente connessa, privo di autonome valutazioni idonee a sorreggerlo indipendentemente dagli atti annullati. Venuto meno il fondamento giuridico dell’azione repressiva, l’ordinanza è stata annullata per invalidità derivata. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
La soccombenza dell’amministrazione giustifica la condanna alle spese di lite.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto determina l’illegittimità derivata dell’atto conseguente quando quest’ultimo trae da quello il proprio fondamento giuridico.
- L’effetto caducante dell’annullamento dell’atto presupposto opera, in particolare, quando gli atti appartengono a una sequenza procedimentale unitaria e inscindibilmente connessa.
- Un provvedimento meramente consequenziale, che recepisca integralmente presupposti e contenuto di atti successivamente annullati senza svolgere autonome valutazioni, non può conservare una base giuridica indipendente e deve essere annullato per invalidità derivata.
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