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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15873/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di intimazione di pagamento emesso in relazione a sette cartelle aventi ad oggetto crediti per IRPEF, IRAP, IVA, diritti annuali della Camera di Commercio, addizionali comunali e regionali, oltre interessi e sanzioni, riferiti ad annualità pregresse. Il contribuente ha impugnato l’intimazione deducendo, tra l’altro, l’estinzione della pretesa per mancato riscontro all’istanza di sospensione della riscossione ex art. 1, commi 537-540, L. 228/2012, la nullità/irregolarità formale dell’intimazione per difetto di motivazione e di sottoscrizione, l’illegittimità di parte della decisione per asserita contraddittorietà sulla sorte delle cartelle sottostanti e l’erronea valutazione della prova documentale relativa alle notifiche delle cartelle (avvisi di ricevimento prodotti in copia e contestati). Con il primo motivo ha sostenuto che, a fronte dell’istanza tempestiva e del mancato riscontro dell’ente creditore, la pretesa dovesse considerarsi annullata di diritto; con il secondo ha contestato la sufficienza della motivazione dell’intimazione e l’indicazione del responsabile del procedimento; con il terzo ha denunciato motivazione apparente o contraddittoria in relazione alla differente sorte delle cartelle e all’inserimento di una cartella già definita in primo grado; con il quarto ha dedotto la violazione degli artt. 2719 c.c. e 114-115 c.p.c., assumendo che le copie degli avvisi di ricevimento non fossero state validamente prodotte o non fossero idonee a provare le notifiche in assenza di verificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che l’istanza di sospensione della riscossione presentata dal contribuente nel 2016 ricadeva nella disciplina modificata dal d.lgs. 159/2015 e che l’annullamento di diritto non opera quando la dichiarazione del debitore si fonda su motivi diversi da quelli tipizzati dal comma 538, come nel caso concreto in cui era stata allegata solo una generica contestazione di prescrizione, senza documentazione idonea a dimostrare una causa di non esigibilità del credito. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla motivazione dell’intimazione perché volto a sollecitare una nuova valutazione di merito, e infondate le doglianze sulla motivazione della sentenza e sulla prova documentale, osservando che la CTR aveva fornito una motivazione sufficiente e che il disconoscimento delle copie non era stato specifico e circostanziato secondo i requisiti dell’art. 2719 c.c. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537-540, L. 228/2012

    La sospensione legale della riscossione e il successivo annullamento di diritto operano solo entro il perimetro delle cause di non esigibilità tipizzate; dopo la modifica del d.lgs. 159/2015 l’annullamento non opera per motivi diversi da quelli del comma 538, né nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

  • art. 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    La novella ha ridotto i termini per la dichiarazione del debitore, eliminato la clausola generale di non esigibilità e ristretto l’ambito dell’annullamento di diritto, introducendo una disciplina più rigorosa e una decadenza in caso di ritardo.

  • art. 15, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    Le modifiche ai commi 538-540 si applicano alle dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore del decreto; nella specie, essendo la dichiarazione del 2016, si applicava la disciplina post novella.

  • art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’intimazione di pagamento, ma la Corte non vi fonda una censura accolta; il tema è ricondotto alla sufficienza della motivazione dell’atto e alla sua conformità ai requisiti legali.

  • art. 7, L. 212/2000

    comunemente richiamato come Statuto del contribuente

    Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari devono indicare tassativamente ufficio, responsabile del procedimento, organo per l’autotutela e modalità di ricorso; la Corte ribadisce il carattere vincolato della previsione, ma rileva che nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto la presenza dell’indicazione del responsabile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile; non basta la mera sintesi o il richiamo di statuizioni aggiuntive se la decisione principale è intelligibile.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice.

  • art. 2719 c.c.

    La copia fotostatica non autenticata fa piena prova se non è disconosciuta in modo specifico, tempestivo e non equivoco; il disconoscimento generico è inefficace e il giudice può comunque accertarne la conformità con altri elementi di prova.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    La Corte distingue il disconoscimento della copia da quello della scrittura privata: il primo non preclude al giudice di valutare la conformità all’originale anche in base ad altri mezzi di prova.

  • art. 111 Cost.

    Il dovere di motivazione della sentenza ha rilievo costituzionale; la motivazione solo apparente integra nullità.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 115 c.p.c. per lamentare travisamento della prova, ma la Corte esclude che vi sia stato un vizio decisivo nella valutazione della documentazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove rimane al giudice di merito; la censura non può tradursi in una richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le doglianze sono state qualificate come violazione di legge o nullità, ma in parte ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e in parte infondate.

Massime di principio

  • L’annullamento di diritto della riscossione ex art. 1, commi 537-540, L. 228/2012, come modificato dal d.lgs. 159/2015, presuppone che la dichiarazione del debitore indichi e documenti una causa di non esigibilità compresa nell’ambito normativo applicabile; una generica contestazione di prescrizione, priva di specificazione e documentazione idonea, non basta a far scattare la caducazione automatica del ruolo.
  • La disciplina sopravvenuta della sospensione legale della riscossione si applica alle dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore della novella; il giudice deve quindi verificare quale testo normativo governi la dichiarazione del debitore in base al momento della sua presentazione.
  • L’atto impositivo o di riscossione non è viziato se risulta indicato il responsabile del procedimento e sono rispettati i requisiti essenziali di motivazione richiesti dalla legge; una censura che miri a ottenere una nuova valutazione del fatto accertato dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere il percorso logico decisorio; non ricorre se la decisione è intelligibile, anche quando contenga argomentazioni aggiuntive o svolte ad abundantiam su profili ulteriori rispetto alla ratio decidendi.
  • Il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica deve essere specifico, tempestivo e non equivoco, con indicazione puntuale del documento e degli elementi di difformità: contestazioni generiche o di stile sono inefficaci.
  • Il giudice di merito può valorizzare le copie prodotte in giudizio anche in presenza di contestazioni non specifiche, e il disconoscimento della copia non impedisce, di per sé, l’accertamento della conformità all’originale mediante altri elementi probatori, comprese le presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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