Sentenza n. 2135/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto Prot. nr. 06/2025 emesso dalla Questura di Benevento in data 31/01/2025, con il quale è stata respinta l’istanza volta al rinnovo del premesso di soggiorno per lavoro subordinato previa rinuncia, comunicata in corso del procedimento, alla conversione in permesso per soggiornanti UE di lungo periodo originariamente richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dopo la rinuncia alla domanda di conversione in permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, presente regolarmente in Italia dal 2011 e titolare di un permesso per lavoro subordinato dal 2015, aveva chiesto il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura, rilevate discrasie tra la documentazione lavorativa e le banche dati fiscali e previdenziali, gli aveva notificato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente aveva quindi rinunciato alla domanda originaria e chiesto il rinnovo del permesso per lavoro subordinato, indicando un nuovo rapporto lavorativo. La Questura aveva tuttavia ritenuto fittizi entrambi i rapporti di lavoro, considerando le società coinvolte entità strumentali alla produzione di documentazione per favorire la permanenza di stranieri, e aveva negato il rinnovo per carenza di mezzi di sostentamento leciti e di effettiva integrazione lavorativa. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 4, 5 e 9 d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, per l'omessa valutazione della posizione personale del ricorrente, della sua ultradecennale permanenza regolare, dei legami sociali e affettivi e del percorso di integrazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 8 CEDU. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 5 e 22 d.lgs. 286/1998, in relazione all'art. 8 CEDU, sostenendo che eventuali irregolarità del datore di lavoro non potessero automaticamente ricadere sul lavoratore e che, in assenza di condanna penale, non potesse presumersi la sua consapevolezza della frode. Il ricorrente produceva inoltre documentazione relativa a un successivo rapporto di lavoro e un certificato ex art. 335 c.p.p. privo di iscrizioni a suo carico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. Ha ritenuto gravi, precisi e concordanti gli elementi raccolti sulla fittizietà delle società datrici di lavoro, ma ha censurato la Questura per avere omesso di svolgere una specifica istruttoria sulla posizione soggettiva del lavoratore, sulla sua eventuale consapevolezza e sulla possibile partecipazione al meccanismo fraudolento. La fittizietà dell'impresa datrice non consente di presumere in modo automatico e assoluto la complicità del lavoratore: questi deve poter dimostrare l'effettivo svolgimento del rapporto o la propria inconsapevole estraneità, quale possibile vittima della frode. Il certificato ex art. 335 c.p.p., pur non decisivo, costituiva un elemento favorevole all'estraneità del ricorrente. Il giudice ha inoltre rilevato l'omessa valutazione della lunga permanenza regolare, dei legami sociali e affettivi, del percorso di integrazione e della proporzionalità della misura alla luce dell'art. 8 CEDU. Sono stati considerati anche gli elementi sopravvenuti, in particolare il nuovo rapporto di lavoro documentato, ai fini della necessità di un riesame aggiornato. L'Amministrazione dovrà quindi rivalutare l'istanza considerando complessivamente la posizione personale e lavorativa del ricorrente, la sua eventuale buona fede e gli elementi sopravvenuti. Le spese di giudizio sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e le spese liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, sono state poste a carico dello Stato in favore del difensore.
Norme richiamate
artt. 4, 5 e 9 d.lgs. 286/1998
La disciplina dei titoli di soggiorno richiede una valutazione effettiva dei presupposti del soggiorno e della posizione individuale dello straniero; la fittizietà del rapporto di lavoro non esonera l'amministrazione dall'accertare la consapevolezza e l'eventuale partecipazione del lavoratore.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione al rapporto di lavoro subordinato e alla verifica della genuinità del rapporto, senza automatica imputazione al lavoratore delle irregolarità del datore.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito all'amministrazione di evidenziare le criticità documentali, ma la successiva decisione doveva comunque considerare la posizione soggettiva del lavoratore e le sue deduzioni.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato annullato anche per difetto di motivazione, poiché non spiegava adeguatamente le ragioni per cui il lavoratore dovesse essere considerato consapevole o complice della frode.
art. 8 CEDU
La valutazione del diniego deve tenere conto della vita privata e familiare, del radicamento e dell'integrazione dello straniero, applicando un giudizio di proporzionalità e non una conseguenza automatica espulsiva.
art. 335 c.p.p.
Il certificato attestante l'assenza di iscrizioni nel registro delle notizie di reato non è decisivo, ma costituisce un elemento valutabile a favore dell'estraneità del lavoratore alla frode.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Il limite reddituale previsto dalla norma è stato ritenuto rispettato ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 82 e 133 d.P.R. 115/2002
Le spese liquidate sono poste a carico dello Stato e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- La fittizietà o l'inaffidabilità dell'impresa datrice di lavoro non consente di presumere automaticamente la complicità del lavoratore straniero né giustifica, da sola, il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
- Quando l'amministrazione fonda il diniego del titolo di soggiorno sulla fittizietà del rapporto di lavoro, deve svolgere un'istruttoria specifica sulla posizione soggettiva del lavoratore, verificando l'effettivo svolgimento del rapporto, la sua consapevolezza della frode e l'eventuale partecipazione dolosa al meccanismo illecito.
- Il lavoratore deve poter fornire prova della propria estraneità alla frode e della propria eventuale qualità di vittima del datore di lavoro; una presunzione assoluta di complicità è irragionevole quando sia concretamente ipotizzabile che il lavoratore abbia agito in buona fede.
- Il diniego del permesso di soggiorno deve essere motivato e proporzionato mediante una valutazione complessiva della posizione personale dello straniero, inclusi durata della permanenza regolare, legami sociali e affettivi, percorso di integrazione, eventuale pericolosità sociale e condotta fraudolenta individuale.
- Nel riesaminare la posizione dello straniero dopo l'annullamento del diniego, l'amministrazione deve considerare anche gli elementi sopravvenuti rilevanti, quali un nuovo rapporto di lavoro documentato, secondo un esame aggiornato e complessivo della situazione personale e lavorativa.
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