Sentenza n. 994/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento – del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale del Comune di Magliano Alpi 4.4.2025 prot. n. 2726, notificato via pec in pari data, di rigetto dell’istanza di procedura abilitativa semplificata PAS n. 1/2024 per la realizzazione di un impianto di accumulo (BESS) di potenza pari a 150 MW; – della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di procedura abilitativa semplificata; – di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di una procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto BESS da 150 MW, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale sostenendo, con il primo motivo, che il provvedimento fosse tardivo e inefficace perché adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del d.lgs. 28/2011 per l'inibizione dell'intervento, con conseguente consolidamento degli effetti della PAS e possibilità di intervento comunale soltanto mediante autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990. Ha inoltre dedotto la tardività della richiesta di integrazione documentale. Con il secondo motivo ha sostenuto l'inapplicabilità del d.lgs. 190/2024, poiché l'art. 15, comma 2, avrebbe conservato la disciplina previgente per la procedura PAS presentata prima della sua entrata in vigore. Con il terzo motivo ha dedotto che, anche applicando la nuova disciplina, l'impianto sarebbe stato comunque assoggettato a PAS ai sensi dell'allegato B, Sezione I, lett. aa), del d.lgs. 190/2024, poiché localizzato in un'area con manufatti produttivi e destinazione urbanistica produttiva. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per acquiescenza, sostenendo che la ricorrente si fosse rivolta alla Provincia per avviare la procedura di autorizzazione unica, e ha contestato nel merito tutte le censure.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di acquiescenza: la comunicazione inviata alla Provincia non costituiva una domanda di autorizzazione unica, ma una richiesta di chiarimento sulla competenza e sull'assoggettamento dell'intervento, e non esprimeva in modo univoco la volontà di accettare il diniego comunale. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. La PAS appartiene al genere della DIA/SCIA e, decorso il termine di trenta giorni, rende lecita l'attività privata senza configurare un provvedimento tacito di accoglimento; tuttavia, il consolidamento degli effetti presuppone che l'intervento sia tra quelli normativamente assoggettabili a PAS. Se invece l'intervento richiede un'autorizzazione unica, la PAS presentata a un'amministrazione incompetente non può produrre un titolo per effetto dell'inerzia, e l'amministrazione può intervenire anche successivamente per impedire o reprimere l'attività non autorizzata. Il secondo motivo è stato respinto perché, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 190/2024, la disciplina previgente continua ad applicarsi alle procedure in corso solo se, alla data del 30 dicembre 2024, era stata completata la verifica della completezza documentale. Tale verifica non risultava compiuta: la PAS era stata presentata il 23 dicembre 2024 e le comunicazioni comunali, inclusa la richiesta di integrazioni, erano successive al 30 dicembre 2024. La ricorrente non aveva inoltre dimostrato l'avvenuto completamento della verifica entro tale data. Il terzo motivo è stato anch'esso respinto. La nuova disciplina è più restrittiva della previgente: non è sufficiente che l'impianto di accumulo sia ubicato in un'area nella quale siano presenti impianti industriali, ma deve trovarsi esclusivamente all'interno del perimetro di un impianto industriale, comprendente manufatti e aree scoperte di immediata pertinenza, costituenti un unicum fisico e funzionale rispetto a una specifica attività produttiva. Nel caso concreto, l'area comprendeva un'ex discoteca, un campo sportivo abbandonato, un'area scoperta e locali tecnici accessori all'ex discoteca. Questi ultimi non costituivano autonomi impianti industriali e l'area scoperta non era il perimetro di un impianto industriale. Neppure la destinazione urbanistica produttiva dell'area era sufficiente, essendo richiesta l'esistenza attuale di un impianto industriale, anche dismesso, e non la mera classificazione urbanistica. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con compensazione delle spese per la particolarità e parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 28/2011
La PAS è assimilata al regime della DIA/SCIA; il termine di trenta giorni consente al Comune di adottare il provvedimento inibitorio, ma il consolidamento degli effetti presuppone che l'intervento sia effettivamente assoggettabile a PAS.
art. 21-nonies l. 241/1990
Trova applicazione quale parametro per l'autotutela impropria dell'amministrazione dopo il consolidamento degli effetti della PAS, quando l'intervento sia legittimamente riconducibile a tale regime.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina le osservazioni della ricorrente sul preavviso di diniego; il provvedimento finale è stato fondato soltanto sul motivo relativo all'assoggettamento dell'intervento ad autorizzazione unica.
art. 1, comma 2-quater, lett. a), d.l. 7/2002, convertito dalla l. 55/2002
impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione
La disposizione previgente è stata abrogata e non è applicabile alla procedura, non risultando completata la verifica di completezza documentale alla data di entrata in vigore del d.lgs. 190/2024.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 190/2024
le disposizioni di cui all'allegato D [...] continuano ad applicarsi alle procedure in corso [...] per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto
La disciplina previgente sopravvive soltanto per le procedure per le quali la verifica di completezza documentale sia stata compiuta entro il 30 dicembre 2024.
art. 8, comma 6, d.lgs. 190/2024
È richiamato come disciplina che ora prevede espressamente la possibilità di richiedere integrazioni documentali nella procedura, confermando che la verifica di completezza non deve necessariamente coincidere con la presentazione dell'istanza.
allegato B, Sezione I, lett. aa), d.lgs. 190/2024
ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione
La PAS per impianti di accumulo elettrochimico richiede che il progetto sia ubicato esclusivamente all'interno del perimetro di un impianto industriale, inteso come manufatti e aree scoperte di immediata pertinenza costituenti un unicum fisico e funzionale; non basta la destinazione urbanistica produttiva dell'area.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la fissazione dell'udienza pubblica di merito nell'ambito della precedente fase cautelare.
Massime di principio
- La PAS, in quanto assimilabile alla DIA/SCIA, non determina un provvedimento tacito di accoglimento: decorso il termine previsto, rende lecita l'attività privata soltanto se l'intervento rientra oggettivamente tra quelli assoggettabili a PAS.
- Il mancato intervento inibitorio entro il termine previsto per la PAS non può legittimare un intervento che richieda invece un'autorizzazione unica, né può trasferire effetti abilitativi a una dichiarazione presentata a un'amministrazione incompetente.
- La disciplina previgente dei regimi amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili continua ad applicarsi, in base all'art. 15, comma 2, del d.lgs. 190/2024, soltanto alle procedure per le quali la verifica della completezza documentale sia stata compiuta entro il 30 dicembre 2024; la mera presentazione dell'istanza prima di tale data non è sufficiente.
- Ai fini dell'assoggettamento a PAS degli impianti di accumulo elettrochimico secondo l'allegato B, Sezione I, lett. aa), del d.lgs. 190/2024, non basta la localizzazione in un'area con destinazione urbanistica produttiva o con manufatti accessori a un'attività non produttiva; il progetto deve essere ubicato esclusivamente all'interno del perimetro di un impianto industriale, anche dismesso, inteso come complesso fisico e funzionale destinato a una specifica attività produttiva.
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