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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14309/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente formalmente inquadrato come quadro ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli da una società metalmeccanica. In appello era stata confermata la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di nullità/illegittimità del recesso, ritenendo che il rapporto avesse natura sostanzialmente dirigenziale, che non vi fosse prova di un licenziamento ritorsivo collegato alla separazione coniugale del lavoratore dalla moglie, socia di minoranza della società, e che il recesso fosse sorretto da un effettivo riassetto organizzativo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in un unico motivo, violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge e del contratto collettivo, censurando sia la qualificazione del rapporto come dirigenziale sia l'esclusione del motivo ritorsivo. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto e dell'apprezzamento probatorio compiuti dai giudici di merito. Ha quindi rilevato l'inammissibilità della censura per commistione tra violazione di legge e vizio di motivazione, oltre che l'infondatezza, osservando che la doglianza investiva l'accertamento della natura dirigenziale del rapporto e l'assenza di un motivo ritorsivo, attività non sindacabili nei termini dedotti. Ha inoltre richiamato la preclusione del vizio motivazionale per doppia conforme e ha escluso la denunciata contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 5

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e riferito in modo chiaro a un motivo tipizzato; non è consentita la mescolanza di censure di violazione di legge e di vizio motivazionale nella stessa doglianza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi una autonoma violazione decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte osserva che le doglianze tendevano in realtà a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ribadisce che non è ammesso trasformare in violazione di legge la contestazione dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della contestazione sulla qualificazione del rapporto e sulla volontà delle parti.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta natura ritorsiva del licenziamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa una corretta deduzione della violazione, perché le censure miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.

  • art. 2 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 2095 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come dirigenziale.

  • art. 7 L. n. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente in relazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo, senza accoglimento della censura.

  • art. 1, comma 42, L. n. 92/2012

    Richiamato dal ricorrente come norma modificativa dell'art. 18 L. n. 300/1970.

  • art. 1, Sezione IV, c.c.n.l. Metalmeccanico Industria settore privato 26/11/2016

    Richiamato dal ricorrente in tema di classificazione del personale, per sostenere l'inquadramento non dirigenziale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte richiama la preclusione al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, salvo specifica deduzione delle diverse rationes decidendi dei due gradi di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da contraddittorietà tale da impedirne la comprensione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato indirettamente quale parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, tassativo e riconducibile con precisione a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile la formulazione cumulativa o promiscua di violazione di legge e vizio di motivazione quando la censura, in concreto, mira solo a una rivalutazione del fatto.
  • La deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto richiede l'indicazione delle norme asseritamente violate e una chiara dimostrazione del modo in cui la sentenza impugnata se ne sarebbe discostata; non è sufficiente contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • L'accertamento della natura del rapporto di lavoro e della sussistenza di un motivo ritorsivo del licenziamento appartiene al giudizio di fatto e non può essere riesaminato in cassazione se la censura è solo assertivamente qualificata come violazione di legge.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La motivazione non è contraddittoria in senso censurabile in cassazione se, letta nel suo complesso, consente di ricostruire la ratio decidendi e il riferimento a un fatto personale del lavoratore è utilizzato solo come occasione o contesto di una effettiva riorganizzazione aziendale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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