Cassazione Civile, Ordinanza n. 30065/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, impugnato dalla contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate aveva poi proposto appello, ma la CTR Lazio lo aveva dichiarato inammissibile. In Cassazione l'Amministrazione ha censurato la decisione deducendo la validità della notifica dell'appello eseguita tramite operatore postale privato e la tempestività dell'impugnazione. La Corte ha dovuto verificare, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, se la notifica fosse nulla e non inesistente, se la sanatoria per costituzione della controparte fosse rilevante ai fini della tempestività e, soprattutto, se l'appello fosse stato proposto entro il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. La Corte ha acquisito il fascicolo d'ufficio e ha riscontrato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 7 ottobre 2016 e che il recapito dell'appello era avvenuto il 6 aprile 2017, con attestazione di consegna sottoscritta dal difensore della contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la notifica dell'appello tramite operatore postale privato, privo di titolo abilitativo, integra una nullità e non un'inesistenza; tuttavia, nel caso concreto, ha verificato la tempestività dell'impugnazione sulla base della data di recapito risultante dagli atti. Per effetto dell'accoglimento, ha cassato la sentenza della CTR Lazio che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché disponga la rinnovazione della notifica dell'atto di appello al contribuente e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
camera di consiglio non partecipata
richiamato quale rito camerale seguito in Cassazione per la trattazione del ricorso.
art. 327 c.p.c.
entro sei mesi dal deposito della sentenza
termine per proporre appello quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata.
art. 49 d.lgs. 546/1992
nel processo tributario rinvia alle norme del codice di procedura civile, rendendo applicabili le regole sulla rinnovazione della notificazione nulla.
art. 164 c.p.c.
consente la rinnovazione della citazione nulla per assicurare il contraddittorio; la sanatoria produce effetti ex tunc.
art. 359 c.p.c.
richiamato, insieme all'art. 164 c.p.c., come disciplina applicabile all'appello nel caso di nullità della notificazione.
Direttiva n. 2008/6/CE
richiamata per il quadro europeo che consente la possibilità per gli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo diversa giustificazione ostativa dello Stato.
Massime di principio
- Nel periodo in cui l'operatore postale privato era privo di titolo abilitativo, la notificazione di un atto giudiziario da parte sua è nulla e non inesistente.
- La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, quando l'operatore postale è privo di poteri certificativi, non elimina il problema della tempestività dell'impugnazione, perché manca certezza legale sulla data di consegna.
- Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, il dies ad quem non coincide con la mera spedizione del plico all'operatore postale privato, ma con il momento in cui vi sia certezza legale della ricezione dell'atto da parte del destinatario.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, poiché attiene a interessi indisponibili.
- Nel processo tributario, quando la notifica dell'appello è nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione per assicurare il contraddittorio; la rinnovazione sana il vizio con efficacia ex tunc e impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
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