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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensiva del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202504919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza volta ad accedere alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, nonché gli atti connessi, presupposti o consequenziali. Ha inoltre proposto domanda cautelare incidentale. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità né allegazioni concrete diverse da circostanze genericamente rappresentate a sostegno dell'urgenza cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare. Ha osservato che i termini previsti dall'art. 87 c.p.a. sono già idonei ad assicurare l'accelerazione della decisione e che le circostanze genericamente allegate dal ricorrente non erano sufficienti a configurare eccezionali motivi di urgenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce nel merito la domanda relativa al silenzio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.

  • art. 87 c.p.a.

    I termini processuali del rito camerale sono stati ritenuti già idonei ad assicurare l'accelerazione della decisione, senza necessità di riconoscere eccezionali motivi di urgenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando i termini accelerati applicabili al rito siano già idonei ad assicurare una decisione tempestiva e le circostanze dedotte dalla parte non dimostrino specifici ed eccezionali motivi di urgenza.
  • La decisione cautelare negativa sulla domanda relativa al silenzio non definisce, di per sé, il merito dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareTermini del procedimento

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