Ordinanza n. 17/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensiva del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza volta ad accedere alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, nonché gli atti connessi, presupposti o consequenziali. Ha inoltre proposto domanda cautelare incidentale. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità né allegazioni concrete diverse da circostanze genericamente rappresentate a sostegno dell'urgenza cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare. Ha osservato che i termini previsti dall'art. 87 c.p.a. sono già idonei ad assicurare l'accelerazione della decisione e che le circostanze genericamente allegate dal ricorrente non erano sufficienti a configurare eccezionali motivi di urgenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce nel merito la domanda relativa al silenzio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.
art. 87 c.p.a.
I termini processuali del rito camerale sono stati ritenuti già idonei ad assicurare l'accelerazione della decisione, senza necessità di riconoscere eccezionali motivi di urgenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando i termini accelerati applicabili al rito siano già idonei ad assicurare una decisione tempestiva e le circostanze dedotte dalla parte non dimostrino specifici ed eccezionali motivi di urgenza.
- La decisione cautelare negativa sulla domanda relativa al silenzio non definisce, di per sé, il merito dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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