Ordinanza n. 2197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare della società
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per la riforma dell’ordinanza del TAR Puglia che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla società. Il testo non specifica il contenuto dell’atto amministrativo originariamente impugnato né le singole censure dedotte dall’Amministrazione appellante; precisa soltanto che tali censure necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito. È inoltre rilevato che la società appellata si trova in stato di liquidazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare non nel senso di definire nel merito la controversia o di esaminare compiutamente la fondatezza delle censure, ma ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La misura cautelare ritenuta più adeguata, considerata la necessità di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e lo stato di liquidazione della società appellata, consiste quindi nella rapida trattazione del merito. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale dell’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in luogo o nell’ambito della misura cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando tale soluzione è ritenuta la tutela cautelare più adeguata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società appellata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le censure dell’amministrazione richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La sollecita fissazione dell’udienza di merito può costituire la misura cautelare più adeguata anche quando le circostanze concrete della controversia, tra cui lo stato di liquidazione della parte privata, rendano preferibile una rapida definizione della causa rispetto alla conferma o alla riforma immediata della misura cautelare sulla base di una cognizione sommaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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