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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20217/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese di legittimità. La declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale conseguenza opera solo nei casi di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore, trasferito dalla Provincia al Ministero ai sensi dell'art. 8 della l. n. 124/1999, aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale e il pagamento delle differenze retributive. La sentenza d'appello favorevole gli fu poi cassata, con reiezione della domanda originaria, e l'Amministrazione gli ingiunse la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della precedente decisione. Il lavoratore propose opposizione all'ingiunzione sostenendo, in sintesi, che il giudicato interno dovesse essere letto e applicato alla luce del diritto dell'Unione e della CEDU, nonché delle sentenze Scattolon e Agrati, e che l'Amministrazione non avrebbe potuto agire per il recupero delle somme, perché avrebbe dovuto disapplicare la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 218, della l. n. 266/2005. Con il ricorso per cassazione articolò tre motivi: omessa pronuncia sulla domanda principale di conformazione dell'esecuzione del giudicato al diritto UE e CEDU; violazione della direttiva 77/187/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia, e dell'effetto diretto delle sentenze della CGUE; violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme CEDU invocate, per il mancato rilievo della necessità di non applicare la disciplina interna ostativa al diritto azionato. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente rinunciò al ricorso con atto conforme all'art. 390 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 124/1999

    richiamato solo come base del trasferimento del dipendente dall'ente locale al Ministero

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia sulla domanda principale

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di procedimento

  • direttiva 77/187/CE

    richiamata dal ricorrente quale fonte europea in tema di trasferimento di rapporti di lavoro

  • art. 6, comma 1, CEDU

    invocato per censurare il recupero delle somme e il rispetto del giusto processo

  • art. 1 Protocollo n. 1 addizionale CEDU

    invocato a tutela del diritto patrimoniale alle somme percepite

  • art. 46, comma 1, CEDU

    richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte EDU

  • art. 1, comma 218, l. n. 266/2005

    norma di interpretazione autentica che, secondo il ricorrente, la P.A. avrebbe dovuto disapplicare

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia sottoscritta conformemente alla norma ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per compensare le spese in considerazione del comportamento processuale del rinunciante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile perché la sua operatività presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata, determina l'estinzione del giudizio e preclude una decisione di merito sulle censure proposte.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale conseguenza è prevista solo per le ipotesi di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di rinuncia del ricorrente, il regolamento delle spese può essere disposto in compensazione valorizzando il comportamento processuale della parte rinunciante e il contesto complessivo della vicenda.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso, anche se incentrati su omessa pronuncia, primato del diritto UE o contrasto con CEDU.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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