Cassazione Penale, Sentenza n. 38733/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 582 c.p. (aggressione con calci e spintoni, lesioni guaribili in 10 giorni) lamentando: 1) violazione del diritto di difesa per omissione di pronuncia sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, depositata a mezzo PEC e rinvenuta in cancelleria solo dopo l'udienza; 2) carenza probatoria e richiesta di assoluzione per mancata prova della responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la nullità fosse stata sanata dalla presenza e dall'operato del sostituto del difensore in udienza, che ha formulato conclusioni; inoltre ha richiamato la giurisprudenza e la disciplina sull'uso della PEC nei procedimenti penali, affermando che, sebbene vi siano orientamenti discordanti, l'istanza inviata via PEC può essere ricevibile ma incombe all'istante l'onere di verificare l'effettivo arrivo nella cancelleria competente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'eccezione inammissibile per genericità, ai sensi di art. 581 c.p.p., non essendo indicati atti specifici idonei a dimostrare un vizio di motivazione. La ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di lesioni/aggredisce; la sentenza di primo grado ha ritenuto integrato il reato e ha comminato una pena pecuniaria.
art. 568 u.c. cod. proc. pen.
Prevista la conversione dell'appello in ricorso per cassazione per le sentenze del Giudice di pace che infliggono solo pena pecuniaria; così è stato fatto nel procedimento.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma collegata all'omessa pronuncia sull'istanza di rinvio (la Corte ha valutato la censura come errore in procedendo, ma l'ha ritenuta sanata dalla presenza del sostituto difensore).
art. 581 cod. proc. pen.
Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di piena assoluzione per essere vago e non indicare atti processuali specifici.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i vizi della motivazione appellabili in cassazione; impone al ricorrente l'onere di indicare gli atti ritenuti rilevanti per contestare la motivazione. La Corte ha rilevato il mancato assolvimento di tale onere.
art. 16 comma 4 d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012
« Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria»
La Corte interprete la disciplina ha ritenuto che il legislatore abbia limitato, nel processo penale, l'uso della PEC alle sole cancellerie, pur riconoscendo orientamenti giurisprudenziali divergenti sull'utilizzabilità della PEC da parte dei difensori per istanze come quella di rinvio; rimane però l'onere di verificare l'effettivo arrivo nella cancelleria competente.
Massime di principio
- La presenza e l'operato in udienza di un sostituto del difensore possono sanare la nullità derivante da ritardi o omissioni formali del difensore titolare; pertanto l'assenza di una pronuncia su una istanza può non compromettere il diritto di difesa se il sostituto ha partecipato e difeso concretamente.
- La PEC inviata da un privato o dal difensore per atti nel processo penale presenta rischi: anche se alcuni orientamenti la ammettono per istanze informali, l'istante deve accertarsi che la cancelleria competente abbia effettivamente preso in carico e portato all'attenzione del giudice l'atto; senza prova dell'effettivo arrivo in cancelleria la richiesta può non essere considerata.
- Se si eccepisce l'omessa decisione su una istanza, è necessario documentare non solo l'invio ma anche la ricezione e la tempestiva portata all'attenzione del giudice procedente per poter fondatamente lamentare violazione del diritto di difesa.
- Le impugnazioni per vizio di motivazione o per mancata prova devono indicare chiaramente gli atti e i punti del processo ritenuti decisivi e la ragione per cui la valutazione probatoria sarebbe illogica o insufficiente; motivi generici o formula assolutoria senza riferimenti specifici sono inammissibili.
- Nei casi di condanna del Giudice di pace con sola pena pecuniaria, l'appello è convertito in ricorso per cassazione: le censure devono quindi essere strutturate tenendo conto della limitata materia impugnabile e dei requisiti di specificità richiesti in Cassazione.
- Quando si usa un mezzo di comunicazione alternativo al deposito tradizionale (PEC, fax), è prudente effettuare anche una conferma diretta con la cancelleria competente e conservare ricevute/riscontri operativi che dimostrino la tempestiva conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario.
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