Ordinanza n. 913/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione terza), n. 286, pubblicata il 23 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare diretta a ottenere l’accesso alla licenza "B2B" per l’acquisto dei ticket di ingresso al Vesuvio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il fumus boni iuris è stato ravvisato in dubbi circa la corretta qualificazione del rapporto tra la società appellante, un’altra società e la società già titolare dell’autorizzazione "B2B": non è chiaro se si tratti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. oppure di mero collegamento societario. Quanto al periculum in mora, è stata dedotta l’esigenza della società di accedere, nelle more del giudizio, alla licenza "B2B" necessaria per acquistare i ticket di ingresso al Vesuvio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il fumus è stato riconosciuto in ragione dei dubbi sulla qualificazione del rapporto societario rilevante ai fini dell’accesso alla licenza "B2B". Il periculum è stato ravvisato nella prevalenza dell’interesse della società appellante ad accedere temporaneamente alla licenza per l’acquisto dei ticket, anche considerando l’assenza di una lesione per il Parco Nazionale del Vesuvio. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 2359 c.c.
Rileva ai fini della distinzione tra rapporto di controllo societario e mero collegamento societario, distinzione decisiva per la valutazione dell’accesso alla licenza "B2B".
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando emergano dubbi non risolti sulla qualificazione giuridica di un rapporto societario, ove tale qualificazione sia decisiva per l’accesso a un’autorizzazione amministrativa.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’operatore economico ad accedere temporaneamente a un titolo o a una licenza può prevalere sull’interesse dell’amministrazione quando l’accesso non determini una lesione concreta per l’ente pubblico.
- L’accoglimento dell’appello cautelare comporta la riforma dell’ordinanza di primo grado e l’accoglimento della domanda cautelare, con sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
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