Cassazione Penale, Ordinanza n. 19726/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato, con applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. L'unico motivo dedotto censurava, con riferimento al vizio di motivazione e alla violazione di legge, la mancata esclusione della recidiva contestata. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la recidiva non fosse stata correttamente valutata, ma la doglianza risultava generica e non confrontata in modo puntuale con la motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: la valutazione sulla recidiva non può basarsi solo sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale dei precedenti, ma richiede un esame concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., al fine di verificare se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno. Poiché il ricorso era anche generico sulle ragioni dell'asserita insussistenza dei presupposti della recidiva, è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
È il parametro che il giudice deve utilizzare per valutare in concreto la rilevanza della recidiva, rapportando il fatto contestato alle precedenti condanne e verificando l'eventuale perdurante inclinazione al delitto.
recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale
La sua applicazione richiede una motivazione concreta e individualizzata; non è sufficiente il solo richiamo alla gravità dei fatti o alla distanza temporale dei precedenti.
Massime di principio
- In tema di recidiva, il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare la gravità astratta dei precedenti o la loro collocazione temporale, ma deve compiere una valutazione concreta del nesso tra precedenti condanne e reato per cui si procede.
- La recidiva è legittimamente esclusa o confermata solo all'esito di un বিচারizio individualizzato sulla capacità criminogena della pregressa condotta, verificando se essa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso nella commissione del nuovo reato.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura sulla recidiva formulata in modo generico, se non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità, il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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