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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18396 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - ONLUS - Requisiti - Interpretazione rigorosa - Attività connesse a quelle istituzionali - Nozione - Corrispettivo per le prestazioni fornite - Compatibilità con lo scopo solidaristico - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva confermato il diniego di iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS. Ha sostenuto che lo svolgimento di attività assistenziali dietro pagamento di rette, il possesso o l'incorporazione di una società commerciale e la prevalenza dei ricavi commerciali non fossero, di per sé, incompatibili con la qualifica di ONLUS, purché fossero rispettati i requisiti statutari e il divieto di distribuzione degli utili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato il diniego di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS. Ha ritenuto incompatibile con la disciplina agevolativa la clausola statutaria che consentiva genericamente qualsiasi attività economica e finanziaria, nonché lo svolgimento concreto di un'attività prevalentemente commerciale: circa il 90% dei ricavi derivava dalle rette pagate dagli ospiti, inclusi anziani autosufficienti e, sporadicamente, soggetti non degenti. La Corte ha precisato che il pagamento di corrispettivi e il possesso di partecipazioni societarie non sono vietati in assoluto, ma possono costituire indici di un fine lucrativo se, valutati nel caso concreto, prevalgono sull'effettiva finalità solidaristica. La Fondazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10

    Sono ONLUS gli enti i cui statuti prevedono espressamente lo svolgimento di attività in settori tassativamente elencati, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali salvo quelle direttamente connesse e il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione.

    La norma impone requisiti sia formali sia sostanziali, da interpretare rigorosamente perché collegati a rilevanti agevolazioni fiscali. La finalità solidaristica deve essere esclusiva e l'attività concretamente svolta deve rispettare i limiti previsti dalla legge.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 5

    Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse; il loro esercizio è consentito purché non siano prevalenti e i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

    Le attività connesse comprendono soltanto quelle oggettivamente e strumentalmente funzionali al migliore espletamento delle attività istituzionali. Devono restare non prevalenti e rispettare autonomamente il limite quantitativo dei proventi.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, commi 2, 3 e 4

    Le prestazioni devono essere dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; per alcuni settori la finalità solidaristica è considerata inerente all'attività istituzionale.

    Anche nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria lo svantaggio dei destinatari costituisce un presupposto sostanziale. La sola condizione di anzianità non rende automaticamente una persona svantaggiata.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 12, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 150

    Per le ONLUS lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituisce esercizio di attività commerciale; i proventi delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

    Il trattamento fiscale favorevole presuppone il rigoroso rispetto dei requisiti ONLUS e non copre attività che, nella sostanza, perseguano anche finalità lucrative.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 6

    È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

    La percezione di corrispettivi non esclude da sola la finalità solidaristica, ma gli eventuali utili devono essere destinati alle attività istituzionali o direttamente connesse e non distribuiti, neppure indirettamente.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 26

    Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali.

    La disciplina generale degli enti non commerciali opera solo in quanto compatibile con i requisiti specifici e più rigorosi previsti per le ONLUS.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per gli enti non profit sono soggette a interpretazione restrittiva: non è sufficiente la qualificazione formale nello statuto, ma occorre verificare l'attività concretamente svolta.
  • Un ente ONLUS può chiedere corrispettivi o rette per i servizi e può conseguire utili, purché tali elementi siano funzionali all'attività solidaristica, non determinino un fine lucrativo autonomo e gli utili non vengano distribuiti.
  • Le attività commerciali accessorie sono ammissibili solo se oggettivamente strumentali e integrative rispetto alle attività istituzionali, non prevalenti e rispettose dei limiti quantitativi previsti dalla legge.
  • La prevalenza dei ricavi da clienti paganti, le tariffe differenziate in base ai servizi, la pubblicità commerciale e l'offerta indistinta al mercato sono indici che possono dimostrare lo svolgimento di un'attività commerciale non solidaristica.
  • La gestione di strutture assistenziali non comporta automaticamente la qualifica di ONLUS: occorre dimostrare che i destinatari si trovino in condizioni oggettive di svantaggio o bisogno, non essendo sufficiente la sola anzianità.
  • Il possesso di partecipazioni societarie non è vietato in assoluto, ma deve essere valutato nel contesto concreto: se la partecipazione consente di svolgere un'impresa commerciale prevalente, può risultare incompatibile con la finalità solidaristica.
  • Clausole statutarie generiche che autorizzano qualsiasi attività economica, finanziaria o immobiliare possono essere incompatibili con la qualifica di ONLUS perché non delimitano adeguatamente le attività ai fini istituzionali e a quelle direttamente connesse.

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