Sentenza n. 4995/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dai lotti 4 e 5 per esito negativo della verifica di anomalia dell’offerta e successiva aggiudicazione dei lotti ad altri concorrenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria dei lotti 4 e 5, disposta all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, nonché, con motivi aggiunti, le successive aggiudicazioni. Ha dedotto l’irritualità e l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, contestando: la valutazione dello scostamento dei costi della manodopera dalle tabelle ministeriali, sostenendo che non fossero state considerate le agevolazioni contributive previste dalla normativa; la chiusura anticipata del contraddittorio, poiché la questione sarebbe stata ritenuta superata e poi nuovamente posta a fondamento dell’esclusione; l’apparenza della motivazione; l’erroneità della base di calcolo dell’offerta, riconducibile secondo la ricorrente alla diversa struttura del modello economico utilizzato; l’omessa considerazione dei costi dell’avvalimento, che sarebbero stati inclusi in altra voce dell’offerta; e l’omessa considerazione dei costi delle migliorie. Ha inoltre chiesto una verificazione o una consulenza tecnica. Le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa notifica a un controinteressato; il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RTI aggiudicatario del lotto 4.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, ritenendo controinteressata anche l’impresa aggiudicataria del lotto 5 e considerando rituale e tempestiva l’evocazione in giudizio del RTI aggiudicatario del lotto 4, mediante integrazione del contraddittorio. Ha respinto l’istanza di verificazione o consulenza tecnica, ritenendo sufficienti gli elementi già presenti in atti. Nel merito, ha ricordato che il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e che il sindacato giurisdizionale è limitato ai profili di logicità, ragionevolezza, adeguatezza dell’istruttoria e assenza di errori macroscopici, senza possibilità di sostituire la valutazione dell’amministrazione. Ha ritenuto legittima l’esclusione perché l’offerta presentava una significativa incoerenza tra l’importo posto a base di gara, l’importo ribassato e i costi complessivamente giustificati; tale incoerenza non era stata chiarita nelle interlocuzioni successive. Ha inoltre ritenuto dimostrata la significativa sottostima del costo della manodopera, determinata anche dall’azzeramento delle componenti relative a malattia, infortuni e formazione, considerate voci ordinarie, fisiologiche, obbligatorie e non eliminabili in un appalto pluriennale. Le agevolazioni INPS e INAIL non sono state ritenute idonee a giustificare l’azzeramento delle assenze, trattandosi di profili eterogenei. Anche i dati storici sulle assenze non potevano eliminare la necessità di una stima prudenziale dei costi futuri. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata specifica inclusione dei costi dell’avvalimento e delle migliorie. Tali elementi erano già sufficienti a sostenere il giudizio di inattendibilità complessiva dell’offerta. La motivazione dell’esclusione è stata ritenuta analitica ed esaustiva e il contraddittorio procedimentale ampio e adeguato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 per ciascuna delle tre parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta utilizzata dalla stazione appaltante.
art. 59, comma 4, d.lgs. 36/2023
Riguarda l’affidamento mediante accordo quadro nell’ambito della procedura oggetto di giudizio.
art. 41, comma 2, c.p.a.
È stato applicato per valutare la necessità di notificare il ricorso ai controinteressati e per ritenere ammissibili i motivi aggiunti dopo l’integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Il giudizio di anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante; il giudice amministrativo può sindacarlo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza dell’istruttoria, errori macroscopici o travisamento dei fatti, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- Quando la valutazione di anomalia conduce all’esclusione del concorrente, la stazione appaltante deve fornire una motivazione analitica e puntuale sulle criticità dell’offerta, mentre il concorrente deve formulare giustificazioni chiare, complete ed esaustive in applicazione del principio di autoresponsabilità.
- Il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica: l’inattendibilità complessiva dell’offerta può essere legittimamente desunta dal concorso di più criticità, tra cui l’incoerenza tra importo offerto e costi giustificati, l’omessa contabilizzazione di voci di costo e la sottostima del costo del lavoro.
- In un appalto pluriennale, malattia, infortuni e formazione costituiscono componenti ordinarie, fisiologiche e obbligatorie del costo del lavoro, che non possono essere integralmente azzerate nella verifica di sostenibilità dell’offerta. Le agevolazioni contributive e assicurative non giustificano, di per sé, l’eliminazione delle voci relative alle assenze del personale.
- I dati storici sulle assenze del personale hanno valore ricognitivo e non consentono di escludere, nella stima prudenziale del costo del lavoro futuro, eventi ordinari e fisiologici non eliminabili.
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