Ordinanza n. 1110/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento del provvedimento n. 20250004704 del 30/5/2025 reso dall'Ambasciata d'Italia - Colombo e notificato il 4/7/2025, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente, con il quale veniva rifiutata la richiesta di rilascio del visto d'ingresso per l'Italia per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per l'Italia per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'Ambasciata d'Italia a Colombo, notificato il 4 luglio 2025, relativo alla richiesta di visto d'ingresso per motivi di studio. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti depositata non era stata ritualmente autenticata secondo i requisiti formali applicabili alle procure rilasciate all'estero. In particolare, la procura avrebbe dovuto essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, non dal difensore italiano, e successivamente legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, ove applicabile, munita di apostille. La procura depositata, formata il 9 luglio 2025, non presentava tali requisiti. La ricorrente non ha quindi validamente conferito lo jus postulandi nelle forme di legge. Il Collegio ha tuttavia ritenuto possibile riconoscere l'errore scusabile, poiché la procura era stata formata prima della pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che aveva risolto un precedente contrasto giurisprudenziale sulla questione e introdotto una regola processuale potenzialmente preclusiva dell'azione.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e non ha annullato il diniego del visto. Ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura speciale alle liti ritualmente autenticata e, se necessario, legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane oppure munita di apostille. La successiva trattazione è stata differita a una camera di consiglio successiva, la cui fissazione potrà essere sollecitata dalla ricorrente mediante apposita istanza. La decisione si fonda sulla possibilità di sanare, nel caso concreto, l'irregolarità della procura mediante il riconoscimento dell'errore scusabile, in ragione della formazione della procura anteriormente alla pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 11/2025.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l'applicazione di una diversa disciplina convenzionale.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Rileva ai fini della legalizzazione degli atti esteri da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
In alternativa alla legalizzazione consolare, per gli Stati aderenti, la procura può essere munita di apostille.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025
un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile
La procura alle liti priva dei requisiti formali non conferisce validamente lo jus postulandi e determina l'inammissibilità del ricorso; nel caso concreto il TAR ha ritenuto possibile il rimedio dell'errore scusabile perché la procura era anteriore alla pubblicazione della pronuncia.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero; il difensore italiano non può autenticarla, neppure mediante collegamenti video a distanza, poiché il suo potere certificativo non si estende oltre il territorio nazionale.
- Per poter essere utilizzata nel processo amministrativo italiano, la procura formata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato estero aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- La mancanza dei requisiti formali della procura impedisce il valido conferimento dello jus postulandi e comporta l'inammissibilità del ricorso, secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 11/2025.
- Quando una nuova regola processuale, destinata a produrre un effetto preclusivo dell'azione, risolve un precedente contrasto giurisprudenziale, può essere riconosciuto l'errore scusabile per una procura formata prima della pubblicazione della pronuncia nomofilattica; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura conforme.
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