Sentenza del 22/06/2020 n. 3028 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 1256/6/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva accolto i ricorsi contro tre avvisi: quelli intestati alla società per IVA 2012 e 2013 e quello intestato al socio per IRPEF 2012. Per il 2012 l’Ufficio contestava la detrazione e la deduzione relative a sei fatture, per complessivi € 71.961, emesse da una fornitrice ritenuta «cartiera»; sosteneva che la società acquirente avrebbe dovuto riconoscere la frode, date la carenza di struttura e le irregolarità della fornitrice. Per il 2013 era stato effettuato un diverso recupero di € 19.912, ricostruendo maggiori ricavi sulla base di un ricarico del 30%. L’avviso al socio recuperava inoltre € 25.043 come reddito di partecipazione e € 7.348,43 come reddito da lavoro dipendente non dichiarato. La società e il socio hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello e sostenuto la regolarità e l’effettività delle operazioni, nonché l’assenza di prova della loro consapevolezza della frode. Hanno inoltre rilevato che l’appello non contestava autonomamente le statuizioni sul 2013 e sull’avviso al socio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia, confermando l’annullamento dei tre avvisi disposto dalla CTP. Quanto alle fatture del 2012, gli indizi sulla scarsa operatività della fornitrice non provavano che la società acquirente sapesse o potesse sapere, usando la diligenza media, di partecipare a una frode: i documenti di trasporto erano compatibili con le modalità di consegna del bestiame, le fatture erano sei nell’ambito di numerose operazioni e non risultava una rivendita a terzi riconducibile a un sistema fraudolento. La decisione ha inoltre rilevato che l’appello non censurava la diversa e incongrua metodologia di accertamento per il 2013 né l’annullamento dell’avviso al socio, comprese le statuizioni sul reddito da lavoro dipendente; tali capi erano quindi coperti da giudicato interno parziale. L’appello è stato rigettato integralmente. Spese compensate per la complessità delle questioni e il recente consolidamento dell’orientamento sull’onere della prova.
Norme richiamate
Art. 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tema di detrazione dell'IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE 22 ottobre 2015, C-277114), può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni -come espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P. R. 26 ottobre 1972, n. 633- valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e coinvolta nell'operazione.
La consapevolezza, effettiva o esigibile con la diligenza media, che l’operazione si inserisca in un’evasione può essere provata dall’Amministrazione anche mediante presunzioni. Gli indizi vanno però valutati nel loro insieme e devono dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, non soltanto l’inaffidabilità o l’inoperatività del soggetto che ha emesso la fattura.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo che il fornitore apparente fosse fittizio o inoperativo, ma anche che il contribuente sapesse o potesse sapere, usando la diligenza media, che l’acquisto era collegato a una frode.
- La prova della consapevolezza può derivare da presunzioni e da indizi quali l’assenza di una struttura adeguata del fornitore, rapporti commerciali anomali o la non corrispondenza tra i soggetti coinvolti; tali elementi non determinano però automaticamente la responsabilità dell’acquirente e vanno valutati insieme alle circostanze concrete e alla documentazione dell’operazione.
- Documenti di trasporto e registrazioni contabili possono sostenere la realtà dell’acquisto e delle modalità di consegna, ma la loro valutazione dipende dalla coerenza con beni, tempi e quantità e dal complesso degli indizi disponibili.
- In appello occorre contestare in modo specifico ciascuna autonoma statuizione sfavorevole: i capi non impugnati possono passare in giudicato interno e non essere riesaminati dal giudice d’appello.
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