Cassazione Penale, Sentenza n. 17304/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fragalà aveva impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 ord. pen. in relazione al periodo 13/04/2019 - 13/04/2020, ritenuto non computabile a titolo di fungibilità. Il ricorrente sosteneva che, pur trattandosi di periodo riferito a diverso titolo esecutivo, esso poteva essere riconosciuto come liberazione anticipata e poi fruito in fungibilità rispetto alla pena attualmente in esecuzione, e che la preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, c.p.p. non avrebbe dovuto estendersi a tale ipotesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse: dagli archivi del DAP risultava che Fragalà era stato scarcerato per espiazione della pena il 18/11/2024, pertanto il beneficio invocato riguardava una pena non più attuale e l'interesse all'impugnazione era venuto meno. La dichiarazione di inammissibilità è stata decisa come questione processuale; non è stata disposta alcuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, posto che la situazione non configurava una soccombenza, neanche virtuale.
Norme richiamate
art. 54 ordinamento penitenziario (liberazione anticipata)
La norma disciplina il riconoscimento della liberazione anticipata; nel caso la Corte ha considerato che il periodo 13/04/2019-13/04/2020 era stato ritenuto non computabile a titolo di fungibilità rispetto alla pena in corso, motivo della decisione di diniego nell'originario provvedimento impugnato.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata dal ricorrente come presunta causa di preclusione estesa alla liberazione anticipata riferita a periodo successivo alla commissione del reato; la Corte, tuttavia, non ha accolto la censura perché ha deciso il ricorso per inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito dell'interpretazione estensiva invocata.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (requisito di interesse all'impugnazione)
La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che l'interesse all'impugnazione è condizione di ammissibilità che deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione; la sopravvenuta espiazione della pena ha determinato la perdita di interesse e quindi l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare un provvedimento che negi benefici penitenziari deve sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia al momento della decisione: la sopravvenuta estinzione o espiazione della pena rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- Se il beneficio invocato riguarda una pena o un titolo esecutivo ormai cessato (ad es. per espiazione), il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di utilità pratica, senza entrare nel merito delle questioni di diritto sottoposte.
- La pretesa di utilizzare meccanismi di 'fungibilità' per fruire di benefici riferiti a diverso titolo esecutivo può essere contestata sul piano sostanziale, ma tale questione diventa irrilevante se, nel frattempo, il titolo su cui dovrebbe operare la riduzione è cessato.
- La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzioni pecuniarie se la situazione non configura una soccombenza concreta o neppure virtuale.
- Nel proporre ricorsi relativi a benefici detentivi è essenziale verificare la permanenza dell'interesse fino al momento della decisione; eventuali cambiamenti di situazione (scarcerazione, espiazione) possono rendere vano il ricorso.
- Quando un ricorrente contesta l'applicazione di norme processuali (es. art. 657 c.p.p.) per escluderne l'effetto su benefici sostanziali, il giudice di cassazione può comunque decidere sulla base di requisiti processuali (ammissibilità) senza pronunciarsi sul merito normativo se è intervenuta la perdita di interesse.
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