Cassazione Civile, Ordinanza n. 41203/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento del residuo corrispettivo dovuto per lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale. Il condominio propose opposizione deducendo, in via pregiudiziale, l’esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto che devolveva la controversia ad arbitri; nel merito deduceva l’avvenuto parziale pagamento e chiedeva la revoca del decreto. Il tribunale rigettò l’eccezione sulla competenza arbitrale, revocò il decreto ma condannò il condominio al pagamento di una somma inferiore. In appello, però, la corte territoriale ritenne che la clausola contrattuale avesse effettivamente devoluto la lite alla competenza arbitrale e dichiarò la nullità dell’ingiunzione. La società appaltatrice ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 c.c. e 808, 808-ter e 808-quater c.p.c., sostenendo che la clausola andasse interpretata come previsione di una perizia contrattuale, cioè di un accertamento tecnico affidato a terzi e non come vera clausola compromissoria; in tale prospettiva, la controversia sui pagamenti sarebbe rimasta devoluta al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l’interpretazione della clausola compromissoria compiuta dalla corte d’appello era coerente con i criteri ermeneutici e sorretta da motivazione comprensibile e non apparente. Ha precisato che la censura della ricorrente mirava solo a contrapporre una lettura alternativa e più favorevole della clausola, operazione non consentita in sede di legittimità quando la soluzione adottata dal giudice di merito sia una delle interpretazioni plausibili. Ha inoltre richiamato il principio per cui, salvo espresso contrario volere, la clausola compromissoria si estende a tutte le controversie aventi causa petendi nel contratto cui accede. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
È richiamato come criterio di interpretazione contrattuale: la clausola va letta secondo la comune intenzione delle parti, ma la valutazione del giudice di merito è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente/omesso esame di un fatto decisivo.
art. 808 c.p.c.
È evocato per sostenere la tesi della clausola compromissoria e per la disciplina dell’arbitrato in generale; la Corte ne fa applicazione nel senso che la clausola, se interpretata come compromissoria, devolve agli arbitri la controversia connessa al contratto.
art. 808-ter c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per distinguere la perizia contrattuale dall’arbitrato; la Corte ritiene non decisiva la prospettazione e conferma la natura compromissoria della clausola secondo il testo contrattuale.
art. 808-quater c.p.c.
È citato tra le norme invocate nel motivo per sostenere una diversa qualificazione della clausola; la Corte ribadisce che il giudice di merito ha correttamente qualificato la pattuizione come devolutiva agli arbitri.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova interpretazione del contratto, se la decisione impugnata ha adottato una soluzione plausibile e non contraria ai canoni ermeneutici.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’interpretazione della clausola non integra di per sé un fatto decisivo omesso; il vizio è configurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la lettura del testo negoziale.
art. 375, n. 5, c.p.c.
È richiamato nel procedimento camerale per la trattazione in sede di manifesta infondatezza del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la fissazione dell’adunanza camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L’interpretazione di una clausola compromissoria è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione inesistente/apparente nei limiti dell’art. 360 c.p.c., non per la mera preferenza di una lettura alternativa.
- Quando il testo contrattuale consente più interpretazioni plausibili, il ricorso per cassazione non può limitarsi a sostenere che una diversa lettura sarebbe più convincente: è sufficiente che la soluzione adottata dal giudice di merito sia logicamente e giuridicamente sostenibile.
- La clausola compromissoria, salvo espressa volontà contraria, si interpreta nel senso di devolvere agli arbitri tutte le controversie che trovano causa petendi nel contratto cui la clausola accede.
- La distinzione tra arbitrato e perizia contrattuale dipende dal contenuto effettivo della pattuizione: il riferimento a un collegio o a regole del codice di rito arbitrale è indice significativo della volontà di devolvere la lite ad arbitri, se il testo non depone chiaramente per un mero accertamento tecnico.
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