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Sentenza

Sentenza n. 12336/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza, della Sentenza n. 12836/2024 pubbl. il 12/12/2024, emessa dal Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, notificata il 13/12/2024 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202603228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12836/2024, notificata all’Amministrazione il 13 dicembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a dare esecuzione a tale riconoscimento e a rimborsare le spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In assenza di prova o chiarimenti da parte dell’Amministrazione circa l’adempimento, il Collegio ha ritenuto provato l’inadempimento e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, senza poter rimettere in discussione, in sede di ottemperanza, i presupposti del diritto già accertato dal giudice ordinario. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta della ricorrente e da eseguire entro ulteriori 60 giorni. Ha rigettato, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, fatta salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. L’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice verifica l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza al titolo giudiziale indicato nel ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale in base alla quale il giudice ordinario aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico considerato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, affinché il giudice possa ordinare l’adempimento del comando giudiziale.
  • L’Amministrazione che, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisca chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l’onere di dimostrare l’adempimento, con conseguente accoglimento della domanda di ottemperanza secondo le regole sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato con efficacia di giudicato dal giudice competente; il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a verificare l’adempimento del comando giudiziale e a conformare a esso l’azione amministrativa.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente con la sentenza di ottemperanza quando il giudice ritenga non ancora sussistenti i relativi presupposti; essa può essere richiesta e valutata successivamente in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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