Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30348/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, prima provvisorio e poi definitivo, di un dipendente della Polizia Municipale ad altro servizio comunale, disposto dall'ente in ragione di una condotta contestata e poi accertata in via definitiva in un precedente giudizio disciplinare. Il dipendente aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della determina dirigenziale del 27 dicembre 2017 che lo assegnava definitivamente, per incompatibilità ambientale, al Servizio Sportello Attività produttive ed Edilizia. In appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione favorevole al dipendente. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che sul tema della protrazione illegittima del trasferimento temporaneo si fosse formato giudicato esterno; 2) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, per non avere la Corte territoriale considerato che mancava una nuova valutazione delle esigenze organizzative; 3) violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che il provvedimento doveva essere adeguatamente motivato e che la nuova assegnazione doveva rispettare l'equivalenza delle mansioni e presupporre effettive ragioni organizzative; 4) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2103 c.c., perché l'equivalenza delle mansioni andrebbe valutata in concreto e non solo in base all'inquadramento formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, in parte per difetto di autosufficienza ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. nella deduzione del giudicato esterno e in parte perché le censure miravano a ottenere una rivalutazione del merito o denunciavano vizi motivazionali non più deducibili nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Ha inoltre escluso che la legge n. 241/1990 fosse applicabile agli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato e ha confermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52 d.lgs. 165/2001 rileva secondo un criterio di equivalenza formale delle mansioni. La Corte ha quindi confermato la legittimità del trasferimento definitivo per incompatibilità ambientale e condannato il ricorrente alle spese, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato esterno; la Corte ribadisce che il giudicato può essere opposto solo se il ricorso ne indichi specificamente il contenuto rilevante e il nesso di pregiudizialità con la questione decisa nel nuovo giudizio.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia del giudicato sostanziale; non opera quando il precedente giudizio ha avuto a oggetto un diverso provvedimento e un diverso thema decidendum.

  • art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, chiarendo che il nuovo art. 360 n. 5 consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza o inattendibilità della motivazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico e localizzabile gli atti e i documenti su cui si fonda, specie quando si deduce la violazione del giudicato; il mero rinvio generico al fascicolo non basta.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Concorre con l'art. 366 n. 6 c.p.c. nell'imporre l'onere di deposito/localizzazione degli atti rilevanti richiamati nel ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale e per la proposta del relatore, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La Corte esclude la sua applicabilità agli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, che non hanno natura di provvedimenti autoritativi ma di atti del datore di lavoro.

  • art. 2103 c.c.

    Nel pubblico impiego privatizzato il controllo sull'equivalenza delle mansioni è ancorato alla classificazione formale dell'inquadramento e non alla professionalità concretamente acquisita.

  • art. 46 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia

    La sua violazione non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; comunque il motivo era volto a rimettere in discussione accertamenti di fatto.

  • art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Nel pubblico impiego contrattualizzato l'equivalenza va valutata in termini formali rispetto all'area di inquadramento; il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella scelta organizzativa se le mansioni restano nell'area di appartenenza.

  • d.l. n. 83/2012

    Ha riformulato l'art. 360 n. 5 c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.

  • d.lgs. n. 150/2009

    Richiamato per ribadire che, anche dopo le modifiche, l'art. 52 d.lgs. 165/2001 continua a demandare alla fonte negoziale l'identificazione delle mansioni equivalenti.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte della modifica che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto solo se la pronuncia passata in giudicato contiene un antecedente logico necessario rispetto alla questione ancora controversa; se il nuovo giudizio riguarda un atto diverso e successivo, il giudicato non si estende automaticamente.
  • Quando si deduce in cassazione la violazione del giudicato o si fonda il motivo su atti e documenti, il ricorso deve trascriverne o localizzarne specificamente il contenuto essenziale; il riferimento generico al fascicolo di parte non soddisfa l'onere di autosufficienza.
  • Il vizio di motivazione è oggi denunciabile in cassazione soltanto nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o di anomalie motivazionali radicali; non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Gli atti di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione privatizzata non sono soggetti alla disciplina procedimentale della L. 241/1990, perché sono espressione dei poteri del datore di lavoro privato e non di potestà autoritative.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato l'equivalenza delle mansioni va verificata secondo il criterio formale dell'inquadramento e della classificazione contrattuale, non mediante un sindacato giudiziale sulla professionalità in concreto acquisita o sull'opportunità organizzativa della scelta datoriale.
  • In presenza di un trasferimento per incompatibilità ambientale, il sindacato del giudice si arresta alla verifica della ragionevolezza e non pretestuosità della motivazione organizzativa, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaCompetenzaProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.