Sentenza n. 6712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 01084/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva annullato per difetto di motivazione il diniego comunale di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un locale commerciale in casa del commiato
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il diniego adottato dal Consiglio comunale avverso l’istanza di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un locale commerciale in casa del commiato, deducendo il difetto di motivazione sia della delibera sia del presupposto parere della ASL e il difetto di competenza della ASL per avere svolto valutazioni urbanistiche anziché strettamente sanitarie. Il TAR aveva accolto il ricorso, escludendo anche la necessità di notificare il ricorso ai proprietari degli immobili vicini, genericamente richiamati nella delibera come “residenti nell’area interessata”. Il Comune ha proposto appello deducendo, in sintesi: invasione della discrezionalità amministrativa e natura eccezionale e ampiamente discrezionale della deroga urbanistica; sufficienza della motivazione desumibile anche dal dibattito consiliare; rilevanza del precedente diniego del 2018; legittimità del parere ASL e sua eventuale irrilevanza sulla decisione finale; necessità di valutare l’impatto sul tessuto urbano, l’effetto precedente, le alternative localizzative e il principio di precauzione; mancata considerazione delle preoccupazioni della collettività locale e della partecipazione procedimentale; erronea ripartizione dell’onere della prova circa la necessità della deroga; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e precauzione; omessa notificazione del ricorso ai proprietari degli immobili vicini; violazione del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione rafforzata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui il diniego comunale era generico e privo di una specifica valutazione del progetto concreto. Il precedente diniego del 2018 e l’orientamento giurisprudenziale richiamato erano anteriori alla novella legislativa del 2020, che consentiva espressamente la deroga nei centri abitati, e non potevano quindi giustificare autonomamente il diniego. Anche il parere ASL è stato ritenuto generico, perché limitato a richiamare un’interpretazione astratta della normativa e asseriti effetti sul benessere dei residenti, senza esaminare la concreta fattispecie. La formula della delibera relativa alla necessità di ponderare i benefici della struttura con gli interessi dei residenti, delle attività insediate e della circolazione non esplicitava l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione. Il giudice ha escluso che l’annullamento per difetto di motivazione avesse azzerato la discrezionalità comunale: il Comune conserva il potere di riesaminare l’istanza e di adottare anche un nuovo diniego, purché fondato su ragioni specifiche e su una valutazione concreta. Sono state inoltre respinte le censure relative alla mancata notifica ai controinteressati, poiché il generico riferimento ai residenti nell’area non individuava soggetti titolari di un vantaggio immediato e diretto. Le ulteriori censure su proporzionalità, ragionevolezza, precauzione, partecipazione e motivazione rafforzata sono state ritenute generiche e ripetitive. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 3-bis, l.r. Puglia n. 34/2008
La disposizione consente la collocazione delle strutture per il commiato nei centri abitati anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali; l’esercizio del potere resta discrezionale, ma il diniego deve essere motivato con ragioni specifiche riferite al progetto concreto.
art. 17 l.r. Puglia n. 34/2008
La disposizione è stata richiamata nel rapporto con l’art. 4, comma 3-bis; il giudice ha escluso che quest’ultimo operi soltanto come deroga subordinata all’impossibilità di collocare la struttura nella fascia di rispetto cimiteriale.
art. 14 d.P.R. n. 380/2001
È stato richiamato dal Comune per sostenere la natura eccezionale e discrezionale della deroga; la decisione non ha accolto tale prospettazione quale ragione sufficiente per giustificare una motivazione generica.
art. 41, comma 2, c.p.a.
L’obbligo di notificazione del ricorso a un controinteressato presuppone l’individuazione di un soggetto titolare di una posizione di vantaggio immediata e diretta; il generico riferimento ai residenti nell’area non è sufficiente.
art. 73 c.p.a.
È richiamato in relazione alla memoria depositata dal Comune; le argomentazioni ivi ribadite sull’effetto conformativo e sullo sconfinamento nel merito sono state respinte.
l.r. Puglia 7 luglio 2020, n. 16
La novella legislativa è stata considerata rilevante perché consente espressamente la deroga nei centri abitati; precedenti dinieghi e orientamenti anteriori alla novella non possono essere richiamati senza una nuova valutazione della disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il potere discrezionale di negare una deroga urbanistica non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare il diniego mediante una valutazione specifica e concreta del progetto, degli interessi coinvolti e delle ragioni per cui l’intervento risulti incompatibile o non assentibile.
- È insufficiente una motivazione composta da richiami generici all’ordinato assetto del territorio, agli interessi dei residenti, alle attività esistenti, alla circolazione o alla necessità di ponderazione, se non sono esplicitati gli elementi concreti che hanno determinato il diniego e il percorso logico seguito dall’amministrazione.
- Un precedente diniego e orientamenti giurisprudenziali anteriori a una modifica normativa rilevante non possono fondare automaticamente un nuovo diniego; l’amministrazione deve confrontarsi con il mutato quadro normativo e riesaminare concretamente l’istanza.
- Un parere tecnico o sanitario presupposto è viziato per difetto di motivazione quando si limita a richiamare in astratto la disciplina applicabile o possibili effetti dell’intervento, senza esaminare le caratteristiche specifiche del progetto e del sito.
- L’annullamento di un diniego per difetto di motivazione non azzera necessariamente la discrezionalità amministrativa né impone l’accoglimento dell’istanza: l’amministrazione può riesercitare il potere, anche adottando un nuovo diniego, purché lo fondi su ragioni specifiche e su una valutazione in concreto.
- Il generico riferimento, nell’atto impugnato, ai residenti o ai proprietari degli immobili dell’area interessata non è sufficiente a individuare controinteressati cui notificare il ricorso, se non emerge una posizione di vantaggio immediata, diretta e concretamente identificabile.
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