Sentenza del 18/09/2018 n. 6141 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini bancarie - Autorizzazione - Mancata esibizione all'interessato e assenza di motivazione - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È sufficiente che le indagini bancarie siano state previamente autorizzate dall'autorità competente; non è invece necessario che il provvedimento di autorizzazione sia motivato né che venga esibito al contribuente. Pertanto, in assenza di ulteriori vizi, i dati acquisiti tramite le indagini bancarie possono essere utilizzati dall'ufficio per l'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'utilizzabilità dei risultati delle indagini bancarie, sostenendo che il provvedimento di autorizzazione non fosse stato motivato e non gli fosse stato esibito. La questione riguardava quindi la validità dell'autorizzazione e la necessità della sua ostensione e motivazione ai fini dell'impiego dei dati bancari nell'accertamento.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 33
Disciplinano i poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia di accertamento e l'acquisizione di dati e informazioni bancarie. La sentenza interpreta tali disposizioni nel senso che l'autorizzazione all'indagine bancaria costituisce requisito necessario, ma non impone, per la validità dell'utilizzo dei dati, una specifica motivazione del provvedimento o la sua esibizione al contribuente.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63
Regolano i poteri di controllo e di accertamento in materia di IVA, compresi i collegamenti con l'acquisizione di informazioni finanziarie. Anche in tale ambito rileva la previa autorizzazione, senza che la mancata ostensione o motivazione dell'atto autorizzativo renda automaticamente inutilizzabili i dati raccolti.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie fiscali, la previa autorizzazione dell'ufficio o dell'autorità competente è necessaria; la sua totale assenza può incidere sulla legittimità dell'acquisizione.
- La mancata esibizione al contribuente del provvedimento autorizzativo, di per sé, non comporta l'inutilizzabilità dei dati bancari.
- L'assenza di una motivazione specifica nel provvedimento di autorizzazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, purché l'autorizzazione sia effettivamente esistente e proveniente dal soggetto competente.
- Restano contestabili eventuali altri vizi dell'accertamento, come l'inesistenza dell'autorizzazione, l'incompetenza dell'autorità, l'uso di dati estranei all'indagine o la mancata possibilità per il contribuente di fornire adeguata prova contraria alle presunzioni bancarie.
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