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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23230 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione, ai fini ICI, di un’area edificabile interessata da una convenzione urbanistica, da un permesso di costruire e dall’avvio dei lavori nel 2005. Il contribuente chiedeva di applicare il trattamento previsto per i terreni agricoli, sostenendo che il fondo continuasse a essere utilizzato per attività agricola. Il Comune contestava tale qualificazione, rilevando che sul terreno erano in corso lavori edilizi. In Cassazione il Comune ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 5, commi 2 e 6, nonché un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, perché formulata secondo la previgente disciplina dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il motivo relativo alla violazione di legge. La prosecuzione dei lavori di costruzione durante tutto l’anno d’imposizione è stata ritenuta incompatibile con la persistenza della destinazione agricola agevolata. Durante l’esecuzione delle opere, l’area deve essere considerata fabbricabile e la base imponibile va determinata in relazione al valore dell’area utilizzata per l’edificazione, fino all’ultimazione dei lavori. La sentenza favorevole al contribuente è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    Considera agricolo, ai fini ICI, un terreno edificabile posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli quando persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.

    L’agevolazione per il terreno agricolo richiede non solo la qualifica soggettiva del proprietario o conduttore, ma anche l’effettiva persistenza dell’utilizzazione agricola. Tale utilizzazione è incompatibile con lo sfruttamento edilizio in corso.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 2 e 6

    Durante l’esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, ricostruzione o recupero edilizio, la base imponibile è costituita dal valore dell’area utilizzata a tale scopo.

    Un’area interessata da lavori edilizi deve essere tassata come area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori, indipendentemente dal fatto che sia stata precedentemente utilizzata per attività agricola.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    È denunciabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.

    Dopo la riforma del 2012, non è sufficiente lamentare una motivazione non adeguata o non condivisa: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo completamente omesso, oppure una motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014

    La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione.

    La Corte di cassazione non può rivalutare liberamente le prove o correggere una motivazione semplicemente insufficiente; può intervenire solo nei casi estremi di anomalia motivazionale previsti dalla norma.

  • Codice civile, art. 2135

    Definisce le attività agricole rilevanti, tra cui coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

    Quando il terreno viene concretamente distolto da tali attività per essere utilizzato per lavori edilizi, viene meno la ragione dell’agevolazione riconosciuta ai terreni agricoli.

Massime di principio

  • Per beneficiare del trattamento fiscale previsto per i terreni agricoli non basta essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo: deve persistere anche l’effettivo utilizzo agricolo del terreno.
  • L’avvio concreto di opere edilizie può far venir meno la qualificazione agricola ai fini dell’imposta, anche se i lavori non sono ancora ultimati e anche se il terreno continua in parte a essere coltivato.
  • Durante i lavori di costruzione, l’area può essere tassata come area fabbricabile in base al valore dell’area, fino alla data di ultimazione delle opere.
  • La stipula di una convenzione urbanistica, il rilascio del permesso di costruire e soprattutto l’esecuzione materiale dei lavori sono elementi rilevanti per dimostrare il passaggio dalla destinazione agricola allo sfruttamento edilizio.
  • In cassazione, una doglianza sulla motivazione deve rispettare la disciplina vigente: non è sufficiente lamentare genericamente motivazione insufficiente o contraddittoria, ma occorre indicare un fatto storico decisivo omesso o una radicale anomalia motivazionale.

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