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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37137/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino (17/03/2025) con un unico motivo: omissione di prova decisiva e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione quantitativa della somma contestata come distrazione nel capo A) (fallimento Eldoradoro). Sostenevano che le oscillazioni del prezzo dell'oro possono giustificare differenze tra acquisto e vendita e che i preziosi rinvenuti in una cassetta di sicurezza (monete e lingotti venduti nel fallimento) erano acquisti privati pagati con contanti prelevati dal conto e quindi dovevano essere portati a deduzione delle somme asseritamente distratte; per tali ragioni chiedevano un accertamento peritale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Sul piano sostanziale ha ritenuto che le oscillazioni del valore dell'oro, pur rilevanti per il risultato economico dell'attività, sono inconferenti rispetto alla contestazione dei prelevamenti in contanti (oltre 700.000 euro, poi ridotti a circa 330.000 euro in primo grado). La Corte ha anche ritenuto generica la censura sui preziosi in cassetta, osservando che la Corte territoriale ha motivatamente escluso di tenerne conto per l'incerta provenienza e per la mancanza di documentazione sulla data d'acquisto, valore e venditori, quindi non riconducibili alle uscite contestate. Sul piano processuale la Cassazione ha escluso che la mancata esecuzione di una perizia possa costituire motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., perché la perizia è un mezzo di prova "neutro" rimesso alla discrezionalità del giudice e non rientra nel concetto di prova decisiva a discarico previsto dall'art. 495, comma 2 c.p.p.; inoltre i ricorrenti non hanno indicato come la perizia avrebbe potuto mutare il giudizio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La mancata assunzione di una perizia non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi di questa disposizione, poiché la norma riguarda omissioni di prove a discarico di carattere decisivo e la perizia è qualificata come mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che l'art. 606 citato si riferisce alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività, escludendo dal novero delle "prove decisive" le perizie non indicate come tali

Massime di principio

  • In procedimenti per bancarotta e distrazione, le oscillazioni del prezzo di una merce oggetto dell'attività (es. oro) possono essere rilevanti per il risultato economico, ma non annullano automaticamente l'accertamento di prelevamenti in contanti: è necessario dimostrare il nesso causale tra l'oscillazione e la concreta imputazione delle somme.
  • I beni rinvenuti in cassette di sicurezza possono essere computati tra gli attivi dell'impresa solo se è fornita documentazione che ne provi la provenienza aziendale (data di acquisto, valore, soggetti venditori) e il collegamento alle uscite contestate; l'assenza di tali documenti rende la riconducibilità dubbia.
  • La mancata richiesta o effettuazione di una perizia non costituisce automaticamente un vizio sindacabile in Cassazione: la perizia è un mezzo di prova neutro e discrezionale del giudice; per ottenere riforma occorre dimostrare che l'accertamento omesso era decisivo e che l'esito avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
  • I motivi di cassazione devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: censure generiche che non indicano in che modo la motivazione è erronea o in che modo una prova avrebbe inciso sul giudizio sono destinate a essere inammissibili o infondate.
  • Per sostenere che prelievi in contanti siano stati destinati all'acquisto privato di beni (e quindi a scomputo delle somme contestate), è necessario fornire prove documentali o indicare in modo preciso la catena causale tra i prelievi e gli acquisti; mere asserzioni non documentate non sono sufficienti.

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