Cassazione Penale, Sentenza n. 3420/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto aggravato consumato in un panificio ad Alba Adriatica. Ha proposto due censure: (1) violazione di legge (artt. 203 e 235 c.p.) e vizio di motivazione circa l'ordine di espulsione come misura di sicurezza a pena espiata, deducendo la non pericolosita sociale; (2) violazione di legge (art. 114 c.p.) e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione, sostenendo che il suo contributo fosse marginale rispetto al complice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico, in quanto l'originaria censura in appello non distingueva chiaramente le doglianze relative alla recidiva da quelle sulla pericolosita sociale, impedendo alla Corte territoriale di pronunciarsi specificamente; motivo generico che non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione. Il secondo motivo e stato giudicato parimenti generico, in parte unicamente fattuale e manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva valorizzato indizi di responsabilita (il ricorrente sorpreso subito dopo con una somma compatibile con il provento del furto e con graffi/ tagli recenti sulla mano da cui si deduceva l'effrazione della porta a vetri), ritenendo che il ruolo materiale del ricorrente non fosse meramente marginale e quindi escludendo l'attenuante di minima partecipazione. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 203 cod. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente trattata in appello, dichiarando quindi inammissibile il motivo.
art. 235 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 203 dal ricorrente in relazione alla misura di sicurezza; la Corte ne ha escluso la valutazione per difetto di specificita del gravame.
art. 114 cod. pen.
Riguarda la circostanza attenuante della minima partecipazione. La Corte ha ritenuto che, alla luce degli indizi (possesso immediato del denaro compatibile con il bottino e segni collegabili all'effrazione), il contributo del ricorrente non fosse di efficacia causale cosi marginale da giustificare l'attenuante; per l'applicazione occorre un ruolo di rilevanza del tutto marginale.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (citata)
Principio richiamato: i motivi generici, gia aspecifici in appello, non possono formare oggetto di ricorso per Cassazione quando la decisione di appello non abbia pronunciato in concreto sulla generica doglianza.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021 (citata)
Precisa il concetto di minima partecipazione: non basta una minore efficacia causale rispetto agli altri correo, ma e necessario che il contributo sia di rilevanza del tutto marginale e trascurabile nell'economia dell'iter criminoso.
Massime di principio
- Motivi generici e aspecifici formulati in appello rendono il successivo ricorso per Cassazione inammissibile: in appello bisogna distinguere chiaramente le doglianze (es. recidiva vs pericolosita sociale) e motivarle specificamente.
- La circostanza attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p. richiede che il contributo del reo sia di efficacia causale praticamente trascurabile; una minore efficacia rispetto agli altri correo non e sufficiente.
- Prove indirette quali il possesso immediato di denaro compatibile con il bottino e lesioni recenti riconducibili a effrazione possono essere valorizzate per dedurre la piena partecipazione al furto.
- Chi impugna misure di sicurezza (es. espulsione) deve proporre censure specifiche e provare la non pericolosita sociale; la genericita nelle censure rischia l'inammissibilita del ricorso.
- In presenza di decisioni di merito ben motivate che valorizzano concreti indizi di responsabilita, la Cassazione controlla sia la specificita dei motivi sia la manifesta infondatezza, respingendo censure meramente fattuali non adeguatamente argomentate.
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