Cassazione Civile, Ordinanza n. 31472/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato la domanda proposta da un cittadino pakistano volta a ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro il decreto di rigetto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non esamina i motivi di merito perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale. La procura in calce al ricorso indicava gli estremi del decreto impugnato e la data del rilascio, ma non conteneva una specifica certificazione del difensore circa la posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte richiama l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 fornita dalle Sezioni Unite e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2022, affermando che per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento e la relativa certificazione del difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era conforme al requisito di specialità previsto per i ricorsi avverso i decreti resi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008: mancava la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"
La procura speciale per ricorrere per cassazione in materia di protezione internazionale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre all'autenticità della sottoscrizione.
artt. 83 e 365 c.p.c.
Sono richiamati come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale e più rigoroso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per determinare l'ulteriore importo dovuto.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con tali parametri il requisito di certificazione specifica della data della procura previsto dall'art. 35-bis, comma 13.
artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
Sono richiamati come parametri eurounitari rispetto ai quali la disciplina nazionale è stata ritenuta compatibile.
artt. 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Sono richiamati come parametri eurounitari rispetto ai quali la disciplina nazionale è stata ritenuta compatibile.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Sono richiamati come parametri convenzionali rispetto ai quali la disciplina nazionale è stata ritenuta compatibile.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata come legge che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
L. 21 gennaio 1994, n. 53
È richiamata solo nel contesto della descrizione della procura in calce al ricorso, senza rilievo decisorio autonomo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare in modo esplicito dalla certificazione del difensore.
- La semplice autenticazione della sottoscrizione del conferente non è sufficiente: il difensore deve attestare anche la data della procura, quale elemento formale essenziale di ammissibilità.
- Quando manca la certificazione richiesta dalla disciplina speciale sulla procura, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
- La disciplina speciale della procura nel contenzioso in materia di protezione internazionale è compatibile con i parametri costituzionali, eurounitari e convenzionali richiamati, secondo quanto già affermato dalla Corte costituzionale.
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