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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4870/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che lo condannò per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta preferenziale: contesta la mancata prova della "monetizzabilita'" dei titoli ceduti pro solvendo a Banca Intesa (sostenendo quindi l'assenza di concreto depauperamento del patrimonio e di danno ai creditori), la rilevanza temporale dell'operazione (transazione avvenuta anni prima della dichiarazione di fallimento), e l'obbligo a conservare le scritture contabili in considerazione della presunta cessazione dell'attivita' societaria nel 2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita' e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito secondo cui la cessione pro solvendo di tutti gli effetti societari per definire transattivamente un'esposizione di euro 2.335.017,00 in favore di Banca Intesa (contro effetti per euro 1.181.433,00) ha determinato un depauperamento e una preferenza del creditore, indipendentemente dall'effettiva riscossione dei titoli. La Cassazione ha inoltre affermato che la cessione di crediti puo' integrare la bancarotta preferenziale al momento del consenso fra le parti; che il dolo specifico si desume dall'atto transattivo volto a privilegiare un creditore; e che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili persiste fino alla cancellazione dal registro delle imprese, per cui la loro assenza costituisce rilevante elemento per la bancarotta documentale. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione va adeguatamente specificato; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non ha ritenuto che mancassero risposte alle censure sollevate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La violazione di legge deve essere provata e specificata; la Corte ha valutato le deduzioni come insufficienti e generiche

  • art. 1198 c.c.

    Richiamata per chiarire che, pur essendo la cessione pro solvendo suscettibile di far dipendere l'estinzione dell'obbligazione dalla riscossione, il trasferimento del credito al momento dell'accordo produce comunque depauperamento patrimoniale rilevante ai fini penali

  • art. 2214 cod. civ.

    L'obbligo di tenuta delle scritture contabili sussiste finché la cessazione dell'attivita' non sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese; la loro mancanza puo' integrare il reato di bancarotta documentale

  • Decreto-legge n.137/2020, conv. L.176/2020 (riferimento procedurale)

    comma 8 dell'art. 23 del d.l. n.137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020

    Riferimento procedurale utilizzato per il deposito delle richieste scritte del Procuratore Generale

Massime di principio

  • La cessione di crediti o titoli puo' integrare bancarotta preferenziale al momento della concreta operazione di trasferimento, anche se la riscossione non e' poi avvenuta: l'effetto traslativo e il depauperamento si producono con l'accordo tra le parti
  • Il fatto che la cessione sia "pro solvendo" non esclude automaticamente la responsabilita' penale per bancarotta preferenziale se l'operazione sottrae attivita' dal patrimonio e privilegia un creditore
  • Operazioni compiute prima della dichiarazione di fallimento possono essere rilevanti penalmente se, al momento della loro esecuzione, era gia' evidente lo stato di crisi e l'intento di preferire un creditore
  • L'assenza di scritture contabili costituisce elemento decisivo per il reato di bancarotta documentale, salvo che la cessazione dell'attivita' sia stata formalmente attestata con la cancellazione dal registro delle imprese
  • In sede di ricorso per cassazione le censure devono essere puntuali, motivate e confrontarsi espressamente con il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata: argomentazioni generiche possono determinare l'inammissibilita' o il rigetto
  • Per dimostrare l'assenza di danno ai creditori e l'inidoneita' della cessione a realizzare un depauperamento e' necessario produrre elementi specifici e risultati concreti della monetizzazione, non meri rilievi generici

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