Sentenza n. 4708/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del 20.12.2022 di rigetto dell’istanza di duplicato/rinnovo del permesso di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Milano del 20 dicembre 2022 di rigetto dell’istanza qualificata come rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego deducendo un unico motivo articolato in più profili: eccesso di potere, disparità di trattamento e carenza di istruttoria. Sosteneva anzitutto che la motivazione non chiarisse se la richiesta fosse stata respinta come domanda di rinnovo o come richiesta di semplice duplicato del permesso smarrito, denunciato il 2 gennaio 2020; a suo avviso, in caso di duplicato la Questura non avrebbe potuto riesaminare i requisiti già verificati al rilascio del permesso biennale, avvenuto il 14 ottobre 2019, né valutare i reati. Contestava inoltre che la Questura avesse valutato la sua pericolosità sociale, ritenendo tale valutazione riservata al giudice e non ricavabile dalle sole condanne. Infine lamentava l’omessa considerazione della possibilità di ricongiungimento familiare con il fratello.
La decisione
Il ricorso è respinto. Quanto alla distinzione tra duplicato e rinnovo, il TAR rileva che il permesso era scaduto nelle more del procedimento, sicché non era più possibile rilasciarne il duplicato e l’istanza doveva essere trattata come rinnovo. La Questura poteva quindi verificare i requisiti alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del diniego, considerando anche le condanne sopravvenute durante il procedimento. Il giudice ritiene legittima la valutazione delle condanne del 10 e dell’11 settembre 2020 per furto aggravato, reato ostativo ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 286/1998 perché punibile con arresto obbligatorio ai sensi dell’art. 380 c.p.p.; reputa inoltre rientrante nelle competenze della Questura la valutazione della pericolosità sociale e della minaccia per l’ordine pubblico, senza sostituzione alle attribuzioni del giudice. Le ulteriori condanne intervenute dopo il provvedimento sono richiamate come elemento che aggrava la posizione del ricorrente. Il profilo relativo alle esigenze familiari non è accolto, poiché il possibile ricongiungimento non è stato sostenuto da documentazione idonea. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
In primo luogo, alla luce dell’art. 5 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico dell’Immigrazione – t.u.i.), il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato deve essere revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti d’ingresso.
Il rinnovo può essere rifiutato quando, al momento della decisione, mancano i requisiti richiesti per il soggiorno.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Nel caso di specie, alla luce delle diverse sentenze di condanna indicate nel provvedimento, la Questura ha ravvisato, correttamente, che le condanne del 10 e dell’11 settembre 2020, riportate per il reato di furto aggravato (art. 624 e 625, n. 2, prima parte) sono ostative al rilascio del permesso di soggiorno in forza di quanto previsto all’art. 4 del d.lgs. n. 286/98, trattandosi di reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p..
La condanna per un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio rientra tra gli elementi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
art. 380 c.p.p.
Nel caso di specie, alla luce delle diverse sentenze di condanna indicate nel provvedimento, la Questura ha ravvisato, correttamente, che le condanne del 10 e dell’11 settembre 2020, riportate per il reato di furto aggravato (art. 624 e 625, n. 2, prima parte) sono ostative al rilascio del permesso di soggiorno in forza di quanto previsto all’art. 4 del d.lgs. n. 286/98, trattandosi di reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p..
La previsione dell’arresto obbligatorio per il reato considerato è rilevante, nel caso deciso, per qualificare la condanna come ostativa ai fini del permesso di soggiorno.
art. 624 c.p.
Nel caso di specie, alla luce delle diverse sentenze di condanna indicate nel provvedimento, la Questura ha ravvisato, correttamente, che le condanne del 10 e dell’11 settembre 2020, riportate per il reato di furto aggravato (art. 624 e 625, n. 2, prima parte) sono ostative al rilascio del permesso di soggiorno in forza di quanto previsto all’art. 4 del d.lgs. n. 286/98, trattandosi di reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p..
La condanna per furto aggravato è stata ritenuta ostativa al rilascio del permesso di soggiorno nel quadro dell’art. 4 d.lgs. 286/1998.
art. 625, n. 2, prima parte, c.p.
Nel caso di specie, alla luce delle diverse sentenze di condanna indicate nel provvedimento, la Questura ha ravvisato, correttamente, che le condanne del 10 e dell’11 settembre 2020, riportate per il reato di furto aggravato (art. 624 e 625, n. 2, prima parte) sono ostative al rilascio del permesso di soggiorno in forza di quanto previsto all’art. 4 del d.lgs. n. 286/98, trattandosi di reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p..
La specifica ipotesi di furto aggravato considerata è stata valutata come reato ostativo in quanto punibile con arresto obbligatorio.
art. 444 c.p.p.
In particolare, per quel che qui ci occupa, la norma stabilisce che l’amministrazione può rigettare la richiesta, il rinnovo o revocare il permesso di soggiorno quando, da un lato, alla luce di circostanze accertate, il richiedente “sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”; dall’altro lato il richiedente “risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,” per determinati reati elencanti nella norma.
Il giudice richiama la disciplina che considera rilevanti, tra le condanne ostative, anche quelle pronunciate a seguito di applicazione della pena su richiesta.
Massime di principio
- Quando, nelle more del procedimento, il permesso di soggiorno è scaduto, l’istanza presentata come richiesta di duplicato non può essere accolta come tale e va trattata come domanda di rinnovo; la Questura può quindi verificare nuovamente la sussistenza dei requisiti.
- La legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno va valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento; possono essere considerate anche le condanne sopravvenute durante il procedimento.
- Nel decidere sul rinnovo o sulla revoca del permesso di soggiorno, la Questura è competente a valutare i requisiti e la pericolosità sociale del richiedente, anche in relazione alla minaccia per l’ordine pubblico, senza che ciò costituisca sostituzione alle attribuzioni del giudice.
- La deduzione di esigenze di ricongiungimento familiare non è sufficiente, da sola, a dimostrare il rilievo di tali esigenze nel procedimento: occorre che il possibile ricongiungimento sia supportato da documentazione idonea.
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