Cassazione Penale, Sentenza n. 17943/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Di Lauro impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, riformando la sentenza di primo grado, assolveva da alcuni reati soppressi, dichiarava estinta per prescrizione il delitto di falsificazione (art. 489 c.p.) e condannava per il reato residuo di ricettazione (art. 648 c.p.) applicando la recidiva specifica reiterata. Il ricorrente deduce la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione anche in relazione al reato di ricettazione, sostenendo che la recidiva non avrebbe potuto allungare i termini prescrizionali perché: 1) la sua applicazione non sarebbe adeguatamente motivata; 2) la recidiva sarebbe inoperante ai fini prescrizionali poiché, sebbene ritenuta sussistente, non ha comportato un aumento concreto della pena che è stata fissata al minimo edittale (anni 2), dunque non avrebbe dovuto incidere sul calcolo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza della recidiva fosse succinta ma esaustiva, in quanto richiamava gli allarmanti precedenti penali del ricorrente, con riguardo alla natura e all'omogeneità dei reati contro il patrimonio. Ha confermato che la recidiva specifica reiterata è stata correttamente considerata e che ciò giustifica l'aumento del termine prescrizionale (calcolato ex art. 161 c.p.), portandolo a anni 22, mesi 2 e gg. 20. Ha altresì escluso che l'assenza di un aumento della pena sul verbale di merito annulli l'effetto prescrizionale: tale mancato aumento è qualificato come errore materiale "in bonam partem" nella quantificazione della pena, non sanabile dal giudice d'appello in peius in assenza di impugnazione del PM; la ricaduta prescrizionale rimane quindi valida. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020 e modifiche)
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15)
Disciplina la possibilità di trattare il procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la regolarità del giudizio in Cassazione
Codice penale, art. 648
Norma sostanziale del reato di ricettazione, qualificata come reato residuo per il quale è stata rideterminata la pena
Codice penale, artt. 485, 489, 491
Reati originariamente contestati e poi: alcuni assorbiti o dichiarati non più sussistenti (485 e 491), altri estinti per prescrizione (489)
Codice penale, art. 161
Norma sul calcolo del termine prescrizionale: la Corte ha applicato l'incremento del termine dovuto all'aggravamento sotto il profilo della recidiva
Codice penale, art. 157 e art. 99, comma 4
art. 157 e art. 99 c.4 c.p.
Richiamati per il calcolo del massimo edittale e per l'applicazione delle frazioni ai fini della determinazione del termine prescrizionale
Massime giurisprudenziali citate
Sez. 2, n. 31891 del 02/07/2015; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013; S. Unite, n. 20808/2018; Sez. 7, Ordinanza n. 6966/2015
La Corte richiama precedenti che: a) giustificano l'aggravio della pena per recidiva in ragione del maggior allarme sociale; b) indicano i criteri di motivazione per l'accertamento della recidiva (natura dei reati, omogeneità, qualità dei comportamenti); c) distinguono tra utilizzo dei precedenti per il diniego delle attenuanti e il riconoscimento della recidiva ai fini della prescrizione; d) qualificano come errore materiale la mancata concrea maggiorazione della pena una volta riconosciuta la recidiva
Massime di principio
- La recidiva, se espressamente rilevata e adeguatamente motivata con richiamo ai precedenti penali pertinenti (natura, omogeneità, offensività), può legittimamente allungare il termine prescrizionale anche se il giudice nella quantificazione della pena non ha materialmente aumentato il pene in misura superiore al minimo: tale omissione può costituire un errore materiale "in bonam partem" che non annulla l'effetto prescrizionale
- La motivazione della recidiva non deve essere necessariamente ampia ma deve richiamare i parametri giurisprudenziali (tipologia dei reati precedenti, loro omogeneità e offensività): una motivazione succinta che richiami elementi concreti può essere sufficiente
- Se il giudice utilizza i precedenti penali per negare le circostanze attenuanti ciò non equivale automaticamente al riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione: occorre un espresso accertamento della recidiva
- L'eventuale difetto di motivazione o l'erronea qualificazione della recidiva è sindacabile in appello o in cassazione; tuttavia, se la recidiva è stata motivatamente accertata, gli effetti prescrizionali conseguenti si applicano anche se l'aumento di pena non è stato materialmente trasposto nel dispositivo per errore formale
- In situazioni simili è fondamentale verificare due aspetti distinti: (a) se il giudice ha effettivamente e motivatamente accertato la recidiva; (b) se la quantificazione della pena è congrua rispetto a tale accertamento. Se (a) è affermativo, l'effetto prescrizionale generalmente opera; se (a) è negativo o carente, la recidiva può essere censurata
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