Sentenza n. 4227/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 27/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza del 27 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto alle amministrazioni competenti la fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio, ai sensi dell’art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto, attivando così il procedimento per il rilascio del visto. Tale sopravvenienza ha soddisfatto la pretesa azionata e ha reso non più attuale la domanda contro il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l’amministrazione si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli. È stata tuttavia posta a carico dell’amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto non più attuale dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009
Richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento richiesto per presentare una domanda di visto integra l’attivazione del procedimento amministrativo e soddisfa la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere quando non residui un’inerzia da accertare.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato un comportamento idoneo a realizzare integralmente il risultato perseguito con il ricorso avverso il silenzio.
- La ragionevole tempestività dell’amministrazione e il ridotto intervallo tra l’istanza e la proposizione del ricorso possono giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
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