Ordinanza n. 2722/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento dei decreti ingiuntivi nn. 767/25 e 991/2025 emessi dal Giudice di Pace di Agrigento, per i quali è chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
L’associazione ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai decreti ingiuntivi nn. 767/25 e 991/2025 del Giudice di Pace di Agrigento, deducendo il mancato adempimento da parte del Comune di Naro. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire informazioni preliminari sull’eventuale dissesto finanziario dell’ente o sul ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sullo stato della procedura e sulla sua interferenza con il credito azionato, ai fini della valutazione di ammissibilità o procedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l’ammissibilità o la procedibilità del ricorso per ottemperanza. Ha disposto che il Segretario Generale del Comune di Naro riferisca, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se il Comune abbia dichiarato il dissesto ai sensi degli artt. 244 e ss. del d.lgs. 267/2000 o abbia attivato il riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis e ss., indicando in caso affermativo lo stato della procedura e i suoi effetti sul credito azionato. La trattazione è rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
artt. 244 e ss. d.lgs. 267/2000
Ritenuto necessario, ai fini della valutazione di ammissibilità o procedibilità del ricorso per ottemperanza, acquisire dall’intimato Comune di Naro, in persona del Segretario Generale pro tempore, una relazione dalla quale risulti se l’Ente abbia dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 ovvero abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e ss. del medesimo decreto legislativo e, in caso affermativo, quale sia lo stato della relativa procedura, nonché l’interferenza della procedura rispetto al credito fatto valere in questa sede;
La disciplina del dissesto finanziario è rilevante per valutare l’ammissibilità o la procedibilità dell’ottemperanza e impone di verificare l’eventuale interferenza della procedura con il credito azionato.
artt. 243-bis e ss. d.lgs. 267/2000
Ritenuto necessario, ai fini della valutazione di ammissibilità o procedibilità del ricorso per ottemperanza, acquisire dall’intimato Comune di Naro, in persona del Segretario Generale pro tempore, una relazione dalla quale risulti se l’Ente abbia dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 ovvero abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e ss. del medesimo decreto legislativo e, in caso affermativo, quale sia lo stato della relativa procedura, nonché l’interferenza della procedura rispetto al credito fatto valere in questa sede;
L’eventuale attivazione del riequilibrio finanziario pluriennale, il suo stato e l’incidenza sul credito devono essere accertati prima di decidere sull’ammissibilità o procedibilità dell’ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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