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Sentenza

Sentenza n. 16436/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202607417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio, con nota del 6 ottobre 2026, l’amministrazione ha comunicato al ricorrente gli atti richiesti e ne ha allegato copia al fascicolo processuale. Preso atto dell’ostensione sopravvenuta, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso documentale presentata il 26 gennaio 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di accesso del 26 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, nonché l’accertamento dell’obbligo di ostensione e la condanna dell’amministrazione a consegnare i documenti. Ha dedotto che la Commissione per l’accesso agli atti, con decisione dell’8 maggio 2026, si era pronunciata favorevolmente sulla richiesta.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento dell’amministrazione rispetto all’obbligo ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 di accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente con istanza in data 26 gennaio 2026;

    Il ricorrente ha invocato la disposizione a fondamento della domanda di accesso; la sentenza non ne svolge un’interpretazione, poiché decide il ricorso per la sopravvenuta ostensione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile e di compensare le spese di lite per ragioni equitative;

    La sopravvenuta ostensione degli atti ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata insieme all’art. 35 per la declaratoria d’improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio su un’istanza di accesso, l’amministrazione ostende i documenti richiesti, viene meno l’interesse alla decisione e il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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