Sentenza n. 16436/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio, con nota del 6 ottobre 2026, l’amministrazione ha comunicato al ricorrente gli atti richiesti e ne ha allegato copia al fascicolo processuale. Preso atto dell’ostensione sopravvenuta, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.
Atto impugnato: Silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso documentale presentata il 26 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di accesso del 26 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, nonché l’accertamento dell’obbligo di ostensione e la condanna dell’amministrazione a consegnare i documenti. Ha dedotto che la Commissione per l’accesso agli atti, con decisione dell’8 maggio 2026, si era pronunciata favorevolmente sulla richiesta.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento dell’amministrazione rispetto all’obbligo ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 di accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente con istanza in data 26 gennaio 2026;
Il ricorrente ha invocato la disposizione a fondamento della domanda di accesso; la sentenza non ne svolge un’interpretazione, poiché decide il ricorso per la sopravvenuta ostensione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile e di compensare le spese di lite per ragioni equitative;
La sopravvenuta ostensione degli atti ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata insieme all’art. 35 per la declaratoria d’improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio su un’istanza di accesso, l’amministrazione ostende i documenti richiesti, viene meno l’interesse alla decisione e il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →