Sentenza del 05/04/2023 n. 9437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune chiedeva il rimborso del credito d'imposta sui dividendi ricevuti da Acegas Spa (dividendi anno 2000, accreditati 2001) pari a Euro 4.672.573,73, eccedente il limite annuale compensabile (pari a Euro 516.456,90). L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che, per i dividendi distribuiti fino al 31/12/2001, il credito spettava solo se la società fosse risultata dalla "trasformazione" dell'azienda municipalizzata (e non da una nuova società costituita per conferimento d'azienda), e richiamando limiti annuali e termini procedurali. Il Comune impugnava il diniego come tardivo e chiedeva il rimborso; l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione per far valere la lettura restrittiva della norma; il Comune proponeva ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e il ricorso incidentale del Comune. Sul merito ha affermato: (i) l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia circa la nozione di "trasformazione" è infondata: l'art. 14, comma 1-bis del DPR n. 917 del 1986, nel testo ratione temporis, va interpretato in senso ampio e comprende anche le società costituite mediante conferimento d'azienda o ramo aziendale, purché gestiscano servizi pubblici locali; (ii) il credito d'imposta in questione ha natura di restituzione dell'imposta assolta dalla società per conto del socio (Comune) e non è un'agevolazione soggetta al limite annuale generalizzato previsto dalla L. n. 388/2000; (iii) tuttavia il rimborso è precluso per decorso del termine previsto dal DPR n. 602/1973, art. 38, sicché al Comune rimane la possibilità di utilizzare il credito in compensazione secondo art. 14, comma 1-bis; le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 14, comma 1-bis
il credito di imposta ... relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate ... può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
Va interpretato in senso ampio: comprende i crediti relativi a dividendi provenienti da società che gestiscono servizi pubblici locali "comunque costituite" (anche mediante conferimento d'azienda), e non solo dalle ipotesi di trasformazione civilistica diretta.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 29
Ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 14 del DPR n. 917/1986 vigente ratione temporis per l'anno 2000.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
Disciplina la compensazione dei debiti fiscali; il credito di cui all'art. 14, comma 1-bis è utilizzabile in compensazione secondo il meccanismo di questo decreto.
L. 23 dicembre 2000, n. 388 (richiami art. 34 / art. 24 nelle diverse parti del processo)
a decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposte e dei contributi compensabili ... è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare
La Corte ha ritenuto che tale limite non sia una regola generale applicabile automaticamente al credito di cui all'art. 14, comma 1-bis, perché quel credito ha natura di restituzione dell'imposta e non di agevolazione soggetta ai limiti della L. n. 388/2000.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Stabilisce termini per la richiesta di rimborso: nel caso di specie il termine per il rimborso è decorso, per cui il Comune non poteva ottenere il rimborso e poteva solo utilizzare il credito in compensazione.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 115
Il nuovo Testo Unico degli Enti Locali disciplina forme di trasformazione o costituzione di società mediante conferimento e dimostra che la nozione di "trasformazione" di aziende municipalizzate è più ampia e comprende anche costituzioni mediante conferimento.
L. 28 dicembre 2001, n. 44, art. 27, comma 18
Ha modificato successivamente l'art. 14, comma 1-bis prevedendo l'utilizzo in compensazione del credito per tutte le società che gestiscono servizi pubblici locali "comunque costituite" a decorrere dal 1/1/2002, confermando l'orientamento interpretativo estensivo.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 6 conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (art. 26-bis inserito poi nel D.L. 24 gennaio 2012)
Ha chiarito in seguito che gli enti locali beneficiari del credito in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate sono esclusi dall'applicazione dei limiti di cui alla L. n. 388/2000.
Massime di principio
- Il credito d'imposta spettante ai Comuni sui dividendi da società che gestiscono servizi pubblici locali deve essere interpretato in senso sostanziale: rileva la scelta del modello di gestione privatistico e non la tecnica civilistica di costituzione (trasformazione diretta o conferimento d'azienda).
- Tale credito ha natura di restituzione dell'imposta pagata dalla società per conto del Comune e, per il periodo oggetto di causa, non è automaticamente assoggettato al limite annuale generale previsto dalla L. n. 388/2000.
- La possibilità di ottenere rimborso e la possibilità di utilizzare il credito in compensazione sono distinte: il diritto soggettivo al credito può sussistere anche se il rimborso è precluso per termini procedurali; in tal caso il rimedio praticabile è la compensazione.
- Le interpretazioni amministrative (risoluzioni dell'Agenzia) possono essere disattese dal giudice se risultano troppo restrittive rispetto alla ratio normativa e ai principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva.
- In situazioni analoghe verificare sempre: a) natura della società che ha distribuito i dividendi (se gestisce servizi pubblici locali), b) modalità di costituzione (trasformazione o conferimento) non sono di per sé ostative, c) scadenze procedurali per rimborso (DPR 602/1973, art. 38) e possibilità di compensazione (D.Lgs. 241/1997, art. 17).
- Documentare il profilo fattuale (atto o delibera di privatizzazione, conferimento d'azienda, esercizio dell'attività di servizio pubblico) è essenziale per far valere il credito davanti all'Amministrazione o al giudice.
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