Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 68/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento n. 49/24 m.p. del 07.03.2024, notificato a -OMISSIS-il 18.03.2024, del Questore della Provincia di Chieti che ha disposto “a carico di -OMISSIS- il divieto di accesso per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell''Unione Europea ove si disputeranno tutte le competizioni di calcio, anche amichevoli, comprese le sedute di allenamento, relative ai campionati di serie A, B, lega Campioni, Coppa Europa, Coppa Intertoto, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, altri tornei e trofei nazionali , nonchè quelle della nazionale italiana di calcio e di calcio a 5 nonchè tutte le partite di basket e rispettive sedute di allenamento. E’ vietato altresì allo stesso di transitare nelle vicinanze dei predetti impianti tre ore prima dell''inizio, durante, e tre ore dopo il termine degli incontri cui prenderanno parte le squadre di calcio iscritte alle serie suddette. Il divieto è altresì esteso, per lo stesso arco temporale, ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni; per tali luoghi devono intendersi tutte le strade, vie o piazze utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono manifestazioni sportive, gli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati dai tifosi prima, durante e dopo gli incontri di calcio, le stazioni ferroviarie, di metropolitana e dei mezzi di superficie utilizzati dai tifosi per particolare riferimento a quelli appositamente predisposti per il trasporto dei tifosi. Inoltre è vietato il transito e/o la sosta per lo stesso arco temporale in occasione dei predetti incontri sportivi che si svolgono in Francavilla al mare (CH) nei seguenti punti del predetto Comune: contrada Valle Anzuca, strada Alento, via e Contrada Caprini, via Nazionale Adriatica, dal fiume Alento fino al bivio per Salita San Franco, nonchè tutte le strade che si immettono in tale tratto di strada in ambedue i sensi di marcia”; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202400157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Chieti che disponeva per un anno e sei mesi il divieto di accesso a impianti sportivi, luoghi di transito e aree connesse alle manifestazioni sportive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il DASPO adottato in relazione a cori offensivi rivolti alle forze dell’ordine durante una partita di calcio. Deduceva: violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990; carenza e apparenza della motivazione; violazione dell’art. 6 l. 401/1989 per insussistenza dei presupposti della misura; difetto di istruttoria e di prova circa la partecipazione personale ai fatti e la pericolosità sociale; travisamento dei fatti; illogicità e contraddittorietà; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Si contestava inoltre la genericità dell’estensione territoriale del divieto e l’assenza di motivazione sulla durata superiore al minimo legale. Nel corso del giudizio emergevano il decreto di archiviazione del procedimento penale, la non convalida dell’obbligo di presentazione disposto dal Questore e la mancata produzione, da parte dell’Amministrazione, della relazione sui precedenti di polizia richiamati nel DASPO.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il DASPO è stato annullato. Il TAR ha ritenuto fondate, congiuntamente, le censure relative al difetto di istruttoria, al travisamento dei presupposti di fatto e al difetto di motivazione. Ha affermato che il DASPO, pur avendo natura preventiva e fondandosi su un apprezzamento discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, richiede l’accertamento di una condotta personale concretamente imputabile al destinatario, idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico. Non è sufficiente l’iscrizione nel registro degli indagati né la mera denuncia penale, e non può operare alcun automatismo tra denuncia e misura preventiva. Nel caso concreto non risultava univoca la riferibilità della condotta al ricorrente né una concreta carica di pericolosità dei cori, qualificati dal GIP come denigratori e provocatori ma privi di connotazione violenta, in un contesto di agevole gestione dell’ordine pubblico. Il decreto di archiviazione e la motivazione del GIP, pur non vincolanti, costituivano elementi sintomatici di particolare rilievo rispetto alla consistenza dei fatti. Il provvedimento era inoltre viziato perché richiamava ulteriori precedenti di polizia non dimostrati dall’Amministrazione nonostante la richiesta istruttoria del TAR. Sono state ritenute fondate anche le censure concernenti la genericità dell’estensione territoriale del divieto, poiché i luoghi devono essere specificamente indicati, e la violazione della proporzionalità e dell’obbligo di motivazione sulla durata: la scelta di un anno e sei mesi, superiore al minimo edittale di un anno, non era stata giustificata in rapporto al caso concreto. Il TAR ha assorbito la censura sulla partecipazione procedimentale in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il DASPO può essere irrogato nei confronti di soggetti la cui condotta, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sia violenta o finalizzata a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico; i luoghi oggetto del divieto devono essere “specificamente indicati”.

    La misura ha funzione preventiva e natura discrezionale, ma presuppone una condotta personale concretamente accertata, idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico. La norma è di stretta interpretazione; non è sufficiente la mera denuncia penale e non può esservi automatismo tra iscrizione nel registro degli indagati e DASPO. La durata superiore al minimo deve essere motivata in relazione al caso concreto.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    Il divieto di accesso agli impianti sportivi non può avere durata “inferiore a un anno e superiore a cinque anni”.

    La durata è graduata discrezionalmente dall’Amministrazione, che deve motivare, anche sinteticamente, la scelta di una durata superiore al minimo edittale.

  • artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990

    Le relative censure sono state assorbite e non esaminate, poiché il ricorso è stato accolto per vizi radicali di istruttoria, motivazione, individuazione dei presupposti e proporzionalità.

  • art. 73 c.p.a.

    La parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza di merito; il testo non attribuisce alla norma uno specifico rilievo decisorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati come fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il DASPO ha natura preventiva e discrezionale, ma può essere adottato soltanto sulla base di una condotta personale concretamente imputabile al destinatario e idonea, secondo una valutazione attuale e specifica, a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell’ordine pubblico.
  • La natura sanzionatoria e limitativa della libertà di circolazione del DASPO impone un’interpretazione stretta dei presupposti normativi e vieta automatismi tra denuncia penale, iscrizione nel registro degli indagati e adozione della misura preventiva.
  • L’accertamento dei presupposti del DASPO può fondarsi anche su elementi indiziari, ma questi devono rendere più probabile che non che il destinatario abbia posto in essere la condotta pericolosa; l’Amministrazione deve esplicitare nella motivazione gli elementi di fatto utilizzati, così da consentire il sindacato giurisdizionale.
  • La mera partecipazione a un’azione collettiva o la riconducibilità generica a un gruppo non sostituiscono l’individuazione della responsabilità personale e della concreta pericolosità della condotta del destinatario.
  • I luoghi soggetti al divieto di accesso devono essere specificamente individuati con criteri geografici chiari e precisi; un’estensione generica e indeterminata rende illegittima la misura.
  • La scelta di una durata del DASPO superiore al minimo legale deve essere motivata, anche sinteticamente, in relazione alla gravità e alle caratteristiche concrete dei fatti, per consentire il controllo di proporzionalità e coerenza dell’esercizio del potere discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.