Cassazione Penale, Ordinanza n. 38876/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. proponeva ricorso per cassazione articolando tre censure. Con i primi due motivi deduceva, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che la disciplina introdotta dalla riforma dovesse applicarsi anche al concordato in appello. Con il terzo motivo lamentava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 6 l. n. 401 del 1989 e 533 c.p.p., contestando ulteriori profili della decisione. Il ricorso era proposto contro una sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con concordato sulle pena/punti concordati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché l'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non si applica al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., essendo norma riferita solo al giudizio ordinario. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, nel concordato sui punti concordati, l'accordo delle parti comporta rinuncia a dedurre in cassazione censure ulteriori, anche rilevabili d'ufficio, salvo l'ipotesi di pena illegale e le questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra richiesta e pronuncia; situazioni non ravvisate nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 545-bis c.p.p.
non si applica al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ma esclusivamente al giudizio ordinario
art. 599-bis c.p.p.
disciplina la sentenza pronunciata in appello a seguito di concordato sui motivi/punti concordati
art. 6 l. n. 401 del 1989
richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per effetto della rinuncia ai motivi nel concordato
art. 533 c.p.p.
richiamato dal ricorrente, ma non esaminabile in cassazione per il vincolo derivante dall'accordo concordato
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso prevede la condanna alle spese e, se non vi è assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa quale presupposto per evitare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 545-bis c.p.p. non si estende al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ma resta confinata al giudizio ordinario, per ragioni testuali e sistematiche.
- Nel giudizio definito con concordato in appello, l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a proporre in cassazione censure diverse, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio.
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato sono deducibili solo vizi inerenti alla pena illegale, alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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