Sentenza n. 11804/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10793/2025, depositata e resa pubblica il 27.10.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 13665/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma n. 10793/2025, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e l'applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo giudiziale, la propria competenza territoriale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza definitiva né aveva dimostrato l'adempimento o giustificato l'inerzia. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla sua comunicazione se anteriore, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario. Ha nominato sin da subito, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ministeriale e previa richiesta della ricorrente, salva la verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha invece rigettato, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo che essa potrà essere valutata soltanto in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia reiterata dell'Amministrazione e del ricorso seriale a giudizi di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, volto a verificare e imporre la corretta esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata rigettata allo stato, in assenza di perdurante inottemperanza oltre il termine giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- La pubblica amministrazione è priva di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione del giudicato e può conservare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di adempimento; difficoltà organizzative, finanziarie o di opportunità non giustificano l'inottemperanza.
- L'inerzia dell'amministrazione obbligata, non accompagnata dalla prova dell'adempimento o da una giustificazione specifica, integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare l'esecuzione entro un termine e a nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando non sussista ancora un perdurante ritardo successivo al termine fissato dal giudice, restando possibile una successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza.
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