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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24521/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza della Corte d'appello pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno dedotto: per uno di essi la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e per inosservanza di norme processuali; per l'altro plurime violazioni di legge penale e processuale in tema di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sussistenza della contestata fattispecie associativa e ruolo apicale attribuito all'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi non consentiti contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ricordando che in tale modulo decisorio non sono proponibili censure sui motivi rinunciati né analogie con i limiti del patteggiamento, essendo deducibili solo questioni attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze prospettate eccedevano i limiti consentiti nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa in concordato in appello è impugnabile in cassazione solo nei limiti consentiti dall'istituto; non sono proponibili doglianze sui motivi rinunciati e la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano.

  • art. 602 c.p.p.

    È richiamato come norma procedurale del giudizio d'appello nel quale si colloca il concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Viene richiamato per affermare che la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso nei casi previsti, tra cui quello contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato solo per evidenziare, in via comparativa, la diversità tra patteggiamento e concordato in appello; non si applicano per analogia i limiti del patteggiamento al ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis.

  • art. 129 c.p.p.

    Si ribadisce che, nel concordato in appello, non è imposto al giudice di motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all'art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le impugnazioni sono dichiarate inammissibili ai sensi della norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili motivi di ricorso relativi a vizi della motivazione, a nullità processuali ordinarie, all'inutilizzabilità della prova o alla fondatezza nel merito delle contestazioni rinunciate.
  • Le uniche censure ammissibili avverso la sentenza pronunciata in concordato in appello riguardano la formazione della volontà dell'imputato di aderire all'accordo, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità della decisione del giudice rispetto al contenuto del concordato.
  • Non è consentita un'operazione analogica con il patteggiamento per ampliare i motivi di ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., poiché il legislatore non ha previsto un sistema di limiti simmetrici e la disciplina va applicata in modo rigoroso.
  • Quando il ricorso per cassazione è fondato su motivi non consentiti contro una sentenza resa in concordato in appello, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano, senza contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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