Cassazione Penale, Sentenza n. 44820/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo della sua ditta individuale, compendio aziendale, disponibilità finanziarie e un fabbricato, sostenendo che il provvedimento fosse carente sul profilo del "periculum in mora". Si censurava in particolare la presunta radicale carenza motivazionale dell'atto genetico sul pericolo di dispersione dei beni, la mancata specificazione rispetto alla posizione personale di Angelo (non menzionato nella parte motiva), e l'errata interpretazione di un'intercettazione nella quale si riteneva che il padre si riferisse a un altro figlio (Riccardo) e non ad Angelo. Il motivo invocato era formulato ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., con riferimento agli artt. 321 co.2, 324 co.7 e 309 co.9 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse consentito estendere il giudizio alla questione della nullità dell'atto genetico per assenza assoluta di motivazione sul periculum, perché quella questione non era stata dedotta nella sentenza rescindente e quindi sarebbe in contrasto con la catena devolutiva (art. 606 c.p.p.). Quanto al merito residuo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il Tribunale di Catanzaro aveva adeguatamente motivato il pericolo di dispersione dei beni (natura dei beni aziendali, facilità di cessione/occultamento, elementi emersi dalle indagini come la presunta fittizietà dell'intestazione dell'azienda dal padre al figlio). Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. b)
art. 606, comma 3 c.p.p. e lett. b)
Limita il controllo di legittimità: il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammissibile per violazione di legge; la Corte ricorda che non si possono introdurre profili non devoluti alla decisione di rinvio
art. 321 c.p.p. co.2
Riferimento alle forme di impugnazione e alla necessità di coltivare gli specifici profili dedotti; il ricorso deve attenersi ai limiti fissati dalla sentenza di annullamento
art. 324 c.p.p. co.7
Norma richiamata a sostegno delle regole processuali in materia di misure cautelari e delle relative impugnazioni
art. 309 c.p.p. co.9
Prevede che il giudice dell'impugnazione debba motivare ex novo solo entro i limiti consentiti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non potesse integrare radicalmente il provvedimento genetico oltre i limiti del rinvio
art. 325 c.p.p.
Stabilisce che il ricorso contro ordinanze impositive di misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo la carenza radicale di motivazione
art. 125 c.p.p. co.3
Indica che la carenza radicale di motivazione integra una violazione di legge solo se l'apparato argomentativo manca del tutto o è privo dei minimi requisiti; la Corte ha ritenuto che nel caso non ricorresse tale carenza
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Giurisprudenza richiamata: Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Sez. U. n. 36959/2021, Ellade, Rv. 28184
Richiamata quale parametro interpretativo per la valutazione del periculum in mora e dei criteri di verifica del rischio di dispersione dei beni aziendali
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio dalla Cassazione vincola il perimetro del riesame: il giudice chiamato a decidere deve attenersi ai punti indicati dalla sentenza di annullamento e non può introdurre nuovi profili non devoluti
- Le impugnazioni contro ordinanze che dispongono misure cautelari reali sono ammesse per violazione di legge; i vizi di motivazione sono rilevabili in cassazione solo se sussiste una carenza motivazionale radicale (assenza totale dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza)
- Il periculum in mora può essere fondato su elementi concreti che attestano il rischio di dispersione dei beni, in particolare quando l'oggetto del sequestro è un compendio aziendale con beni strumentali e disponibilità finanziarie di facile trasferimento o occultamento
- Indizi di fittizietà dell'intestazione (trasferimenti formali da un reale titolare a un terzo) possono legittimare la conclusione sul pericolo di distrazione e rafforzare la legittimità del sequestro preventivo
- La contestazione della interpretazione di singole intercettazioni non è automaticamente decisiva se, nel complesso, il giudice ha fornito una motivazione plausibile e coerente sull'esistenza del pericolo di dispersione
- Ricorrere in Cassazione senza aver rispettato i limiti della devoluzione o proponendo questioni non precedentemente dedotte espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni (spese e ammenda)
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