Cassazione Penale, Ordinanza n. 27891/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La parte civile ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di Cassazione del 12/03/2026, che aveva rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati contro la sentenza di appello. In particolare, l’istante sosteneva che la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile dovesse essere estesa anche ad alcuni imputati che, a suo dire, erano risultati soccombenti, nonché ad altri imputati per i quali, secondo l’istanza, la Corte avrebbe omesso di liquidare le spese o di specificare che la liquidazione spettasse al giudice del rinvio. La richiesta riguardava quindi la correzione del dispositivo sotto il profilo delle statuizioni sulle spese di legittimità in favore della parte civile. Il ricorso/processo incidentale è stato esaminato nel contraddittorio scritto ex art. 611, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l’istanza solo nella parte in cui prospettava un errore materiale astrattamente emendabile ex art. 130 c.p.p., distinguendolo dall’errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. Tuttavia, nel merito, ha rigettato l’istanza quanto alla pretesa di estendere la condanna alle spese ad altri imputati, osservando che per alcuni di essi la mancata statuizione non era frutto di dimenticanza del giudice ma di una scelta consapevole, coerente con il principio secondo cui, nei ricorsi attinenti solo a trattamento sanzionatorio o confisca, la parte civile non ha interesse e non può porre le relative spese a carico dell’imputato. Per gli altri imputati indicati nell’istanza, la domanda è stata ritenuta manifestamente infondata perché la mancata indicazione nelle conclusioni era imputabile alla parte civile e non al giudice. La Corte ha però disposto d’ufficio la correzione del dispositivo, inserendo la statuizione espressa di rigetto della richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nei confronti di alcuni imputati.
Norme richiamate
è il rimedio generale per la correzione dell’errore materiale; può essere attivato da tutte le parti interessate e anche d’ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento.
il procedimento si è svolto in contraddittorio scritto, senza presenza delle parti.
rimedio straordinario per gli errori di fatto della decisione di Cassazione, attivabile solo a favore del condannato e solo su istanza del P.G. o del condannato stesso; non è il mezzo corretto per gli errori materiali dedotti dalla parte civile.
richiamato per la celebrazione del procedimento in camera di consiglio con modalità scritta.
Massime di principio
- L’errore materiale nel provvedimento giudiziario consiste nel divario tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza incidenza sul processo decisionale; è quindi emendabile ex art. 130 c.p.p.
- L’errore di fatto, a differenza dell’errore materiale, presuppone un’inesatta percezione di dati processuali e incide sul processo formativo della volontà; per la sentenza di Cassazione il rimedio è quello straordinario ex art. 625-bis c.p.p., con i suoi limiti soggettivi e oggettivi.
- La mancata statuizione sulle spese in favore della parte civile non è correggibile se dal provvedimento emerge che la Corte ha consapevolmente escluso la condanna, ad esempio perché i motivi di ricorso attenevano solo al trattamento sanzionatorio o alla confisca e non incidevano sugli interessi civili.
- La correzione per errore materiale è ammissibile solo quando il testo del provvedimento non contenga elementi incompatibili con la richiesta correttiva e quando sia chiaro che l’omissione sia effettivamente del giudice e non della parte istante.
- In tema di spese della parte civile nel giudizio di cassazione, non possono essere poste a carico dell’imputato le spese relative all’intervento della parte civile quando il ricorso riguardi esclusivamente questioni prive di incidenza sugli interessi civili.
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