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Sentenza

Sentenza n. 6423/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II bis, n. 7140 dell’11 aprile 2024 resa inter partes, concernente un diniego di condono edilizio.

Giustizia amministrativa202404231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un intervento di frazionamento e cambio di destinazione d’uso in area sottoposta a vincoli paesaggistici e archeologici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio. Con il primo motivo hanno sostenuto che, trattandosi di un mutamento di destinazione d’uso senza opere esterne, l’intervento fosse riconducibile alla tipologia 3 del terzo condono e non fosse automaticamente precluso dai vincoli paesaggistici e archeologici; hanno inoltre dedotto che il silenzio-assenso si sarebbe formato decorso il termine previsto dalla normativa, anche in ragione del pagamento dell’oblazione e degli oneri e della variazione catastale. Con il secondo motivo hanno contestato l’accertamento della mancata ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003 e la qualificazione della domanda come dolosamente infedele, rilevando che le anomalie catastali non erano state accertate penalmente e che le risultanze catastali non costituirebbero prova decisiva della conformità edilizia. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 2137/2017 e delle successive pronunce di ottemperanza, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto rivalutare complessivamente la vicenda, tutelare l’affidamento degli acquirenti incolpevoli e definire favorevolmente le istanze di condono. Roma Capitale ha resistito sostenendo l’assenza dei presupposti per il silenzio-assenso, la completezza e attendibilità insufficiente della documentazione, la mancata ultimazione delle opere entro il termine legale, la dolosa infedeltà della domanda e l’osservanza degli obblighi conformativi derivanti dal giudicato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, nelle istanze relative al terzo condono, il silenzio-assenso non si forma automaticamente: sono necessari la completezza della documentazione, il pagamento delle somme dovute e il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, anche se tardivo. Nel caso concreto la documentazione era incompleta e presentava elementi univoci di inesattezza o dolosa infedeltà su aspetti determinanti, sicché non poteva essersi formato il titolo tacito. Il secondo motivo è stato respinto perché il diniego era plurimotivato e non si fondava soltanto sulle anomalie catastali; gli elementi valorizzati dal Comune presentavano un significativo grado indiziario e potevano essere valutati dall’amministrazione senza necessità di una previa pronuncia penale. Inoltre, gli appellanti non avevano fornito una prova valida dell’ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003, mentre l’amministrazione aveva acquisito elementi contrari. L’onere della prova della data di realizzazione dell’abuso grava sul proprietario o sull’autore dell’intervento, in ragione anche del principio di vicinanza della prova. Il terzo motivo è stato respinto perché il giudicato imponeva al Comune di rivalutare integralmente la vicenda, comunicare l’avvio del procedimento, considerare la posizione del proprietario non responsabile degli abusi e pronunciarsi espressamente sulle istanze, ma non imponeva il loro accoglimento. Il Comune aveva rispettato tali vincoli. La buona fede degli acquirenti e il loro affidamento non potevano legittimare la sanatoria in assenza dei presupposti normativi. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 326/2003

    Nel terzo condono, la sanabilità degli interventi in area vincolata è soggetta ai limiti previsti dalla disciplina speciale e non consente la formazione automatica del silenzio-assenso in assenza dei necessari presupposti documentali e del parere dell’autorità preposta al vincolo.

  • art. 6 l.r. Lazio 12/2004

    Concorre a disciplinare, nell’ordinamento regionale, i presupposti e i limiti del terzo condono edilizio.

  • art. 40 l. 47/1985

    È richiamato in relazione alla disciplina del condono edilizio e ai presupposti della sanatoria.

  • art. 32 l. 47/1985

    Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce elemento necessario nel procedimento di condono in area vincolata, anche ai fini della formazione del silenzio-assenso.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato con riguardo all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento, che il Comune ha effettuato in attuazione degli obblighi conformativi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato considerato idoneo a garantire il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del diniego.

  • artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001

    Sono richiamati in relazione alla qualificazione dell’intervento edilizio e ai titoli abilitativi.

  • art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001

    Il proprietario può essere destinatario dell’ordine di demolizione anche se non è responsabile dell’abuso, poiché la misura ha natura ripristinatoria; il principio è stato applicato, mutatis mutandis, alla posizione dell’acquirente rispetto al diniego di condono.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per la riproposizione, da parte dell’amministrazione appellata, delle domande e delle eccezioni formulate in primo grado.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina le modalità dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nelle domande di terzo condono edilizio il silenzio-assenso non si forma automaticamente per il mero decorso del termine: occorrono la completezza della documentazione, il pagamento delle somme dovute e, in presenza di vincoli, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, anche se reso tardivamente.
  • La presenza di documentazione inesatta o dolosamente infedele su elementi determinanti dell’abuso impedisce la formazione del silenzio-assenso e legittima il diniego di condono, anche quando il provvedimento amministrativo sia fondato su una pluralità di ragioni autonome.
  • L’onere di provare la data di ultimazione delle opere abusive grava sul proprietario o sull’autore dell’intervento, in applicazione del principio di vicinanza della prova; mere allegazioni documentali o catastali non sono sufficienti quando siano contraddette dagli elementi istruttori acquisiti dall’amministrazione.
  • Il giudicato che impone all’amministrazione di rivalutare una vicenda edilizia, instaurare il contraddittorio, considerare la posizione del proprietario incolpevole e definire espressamente le istanze non vincola l’amministrazione all’accoglimento del condono, purché il nuovo provvedimento rispetti tali limiti conformativi.
  • La buona fede dell’acquirente e il suo affidamento nella regolarità dell’immobile non possono determinare l’accoglimento di una domanda di condono priva dei presupposti legali, pur potendo rilevare nella successiva fase conformativa o sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamento

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