Sentenza n. 12178/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento, del provvedimento adottato dalla Regione Lazio – Area Decentrata per l'Agricoltura Lazio Nord (di seguito “ADA”) prot. n. 1315975 del 22.12.2022, con il quale, nel definire l'impugnazione gerarchica presentata dai ricorrenti, è stata confermata l'assegnazione al Sig. Munzi Proietti Oscar della zona di caccia n. 48, distretto 6 dell'Ambito Territoriale di Caccia Rieti 1 per la stagione venatoria 2022/2023, senza disporre la decadenza della sua squadra per mancato raggiungimento del numero minimo di battute effettuate e di capi abbattuti; - del verbale di assegnazione delle zone contese adottato dalla stessa ATC, prot. 974 del 19/10/2022, con il quale la zona di caccia suddetta è stata assegnata al Sig. Munzi Proietti Oscar, in luogo di quella dei ricorrenti, senza disporre la decadenza della sua squadra per mancato raggiungimento del numero minimo di battute effettuate e di capi abbattuti; - di ogni atto prodromico, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compreso il verbale di consiglio dell'ATC del 13/10/2022”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione della zona di caccia n. 48, distretto 6 dell'ATC Rieti 1, e provvedimento regionale di conferma dell'assegnazione per la stagione venatoria 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento regionale che aveva respinto l'impugnazione gerarchica e confermato l'assegnazione della zona di caccia n. 48 alla squadra controinteressata, nonché il verbale dell'ATC recante tale assegnazione. Essi deducevano l'illegittimità della mancata decadenza della squadra assegnataria per il mancato raggiungimento del numero minimo di battute effettuate e di capi abbattuti. L'interesse azionato riguardava sia l'assegnazione della zona per la stagione venatoria 2022/2023 sia gli effetti premiali sulle stagioni successive derivanti dal meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto dall'art. 7, comma 4, del Disciplinare regionale. Nel corso del giudizio, tuttavia, la squadra di caccia dei ricorrenti si è definitivamente sciolta e, con memoria del 14 maggio 2026, essi hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa dei ricorrenti, intervenuta prima della decisione, di non avere più interesse alla controversia, determinata dallo scioglimento definitivo della loro squadra di caccia. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice non può decidere nel merito né procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell'andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata dai ricorrenti, impone la definizione del giudizio in rito senza esame del merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 7, comma 4, del Disciplinare regionale
Prevede il meccanismo di attribuzione dei punteggi premiali rilevante per l'interesse originario dei ricorrenti alle successive stagioni venatorie.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente e prima della decisione di non avere più interesse alla controversia, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità, senza esaminare il merito.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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