Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25585/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione ha rideterminato la classe e la rendita catastale di un immobile sito in Roma, in una specifica microzona. La contribuente, quale comproprietaria ed erede del precedente intestatario, ha impugnato l'atto e la CTR ha accolto il gravame ritenendo carente la motivazione dell'avviso, in quanto l'Ufficio non aveva assolto l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza e non aveva contestato specifiche risultanze di una perizia tecnica prodotta dalla contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonché delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che la CTR si sarebbe discostata dai principi giurisprudenziali in materia di motivazione degli atti di revisione del classamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., rilevando che la censura era in insanabile contrasto con l'orientamento consolidato in tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004. In particolare, la Corte ha ribadito che non è congruamente motivato l'atto che si limiti al solo raffronto tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto alle altre microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che abbiano inciso sulla microzona e sul diverso classamento della singola unità immobiliare. La CTR si era attenuta a tali principi, sicché il ricorso è stato respinto nel merito processuale come inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso, poiché la censura contrastava con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti tributari

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335

    base normativa della revisione del classamento catastale oggetto della lite

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    non applicato, in quanto la parte soccombente era amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

  • art. 7 della L. n. 212 del 2000

    richiamato in combinato con l'art. 3 L. n. 241/1990 come norma di motivazione degli atti

Massime di principio

  • In materia di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto non può esaurirsi nel solo richiamo al divario tra valori catastali e di mercato della microzona rispetto alle altre microzone comunali, ma deve indicare gli elementi concreti che caratterizzano la microzona e spiegare la loro incidenza sul classamento della singola unità immobiliare.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione e non offre una critica specifica e convincente di tale indirizzo.
  • Quando il giudice di merito si attiene ai principi di legittimità in tema di motivazione degli avvisi catastali, la decisione resiste alla censura di violazione di legge proposta dall'Amministrazione.
  • La mancata costituzione dell'intimato comporta l'assenza di statuizione sulle spese; per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.